Adozioni

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Briciole di pane

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Adozione Nazionale e Internazionale

Che cos'è è l'adozione?

L’adozione è un’esperienza complessa, dove il rapporto genitori-figli viene costruito al di là del rapporto biologico. Un bambino in stato di abbandono e una famiglia adottante costituiscono infatti, all’inizio, due mondi che entrano in rapporto tra loro e devono imparare a conoscersi e incontrarsi.  In questo senso, è fondamentale la Convenzione dell’Aja, che fissa i principi sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale e si propone di garantire i diritti dei bambini e di chi desidera adottarli, nonché di sconfiggere il traffico di minori a scopo di adozione. I Distretti Sanitari dell’Asl Napoli 3 Sud si riconoscono pienamente nei principi sanciti dalla Convenzione dell’Aja, che sono:

  • La centralità del bambino: la coppia non “chiede” l’adozione di un bambino, ma si “dichiara disponibile ad accoglierlo”.
  • Il valore del principio di sussidiarietà: un bambino può essere adottato solo una volta che sia accertato il suo stato di abbandono. Questo vuol dire che sono stati tentati tutti i possibili sostegni economici e sociali alla sua famiglia di origine e, per l’adozione internazionale, che non è stato possibile realizzare l’adozione presso una famiglia del Paese di origine del bambino. 
  • L’importanza della dimensione multi-culturale: il minore ha il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della famiglia, senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell’identità culturale.  
Percorso Adozione

Chi può adottare?

Le moderne legislazioni pongono al centro del processo adottivo il minore, inteso come soggetto di cui devono essere garantiti i diritti e la tutela del suo stato psico-fisico. Dalla centralità attribuita al minore, dei suoi diritti ed interessi, deriva che le autorità si preoccupino innanzitutto di verificare la capacità della coppia richiedente a garantire questi diritti e interessi. I requisiti richiesti dal legislatore italiano per poter adottare sono gli stessi per l’adozione nazionale e per quella internazionale, anche se si tratta di percorsi differenti: per l’adozione internazionale, poi, si richiede una particolare capacità della coppia a divenire famiglia multiculturale e di apertura rispetto alle differenze, non solo semantiche. Sempre con riferimento all’adozione internazionale, occorre inoltre considerare l’ordinamento relativo l’adozione dello Stato estero, che in molti casi pone dei requisiti più stringenti o aggiuntivi alle coppie richiedenti l’adozione rispetto quelli posti dal legislatore italiano. Tra questi, ad esempio, la differenza di età tra adottanti e minori talvolta più ristrettiva rispetto al nostro ordinamento. Inoltre, è necessario considerare la realtà dell’abbandono nei singoli Paesi e le risposte socio-assistenziali che gli stessi mettono in atto a favore delle famiglie in difficoltà e dei minori. L’art. 6 della legge 184/83, come modificata dalla legge 149/2001, che disciplina l’adozione, stabilisce che l’adozione è permessa ai coniugi uniti da vincolo matrimoniale da almeno tre anni. Nel caso in cui tale il vincolo sia stato contratto da meno di tre anni, ma vi sia stata pregressa convivenza per un periodo almeno pari al complemento dei 3 anni, i coniugi possono presentare la disponibilità all’adozione provando, tramite documenti o testimoni, di aver convissuto in maniera continua e stabile, antecedentemente alla celebrazione del matrimonio.
La prova sarà valutata dall’Autorità giudiziaria competente (Tribunale per i Minori). Sempre dal requisito della sussistenza del vincolo coniugale deriva che i coniugi, per poter adottare, non devono avere in corso alcun procedimento di separazione o essere separati anche di fatto. La legge fissa poi un limite massimo e minimo per la differenza di età che deve intercorrere tra il minore adottabile e la coppia di adottandi:

  • la differenza minima di età tra adottante e adottato è di 18 anni;
  • la differenza massima di età tra adottanti ed adottato è di 45 anni.

Il limite dato dalla differenza massima di età, 45 anni, può essere derogato dal Tribunale per i Minori esclusivamente nell'interesse del minore in stato di abbandono. Il limite è altresì derogabile anche quando è superato da uno solo dei due coniugi, ma comunque in misura non superiore a dieci anni (in pratica non oltre i 55 anni di differenza).
Infine, la legge stabilisce che i coniugi debbano essere idonei a educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendano adottare. Questi non sono requisiti di natura formale, facilmente accertabili, ma requisiti di natura sostanziale, il cui accertamento comporta una valutazione che entri nel merito delle risorse, personali e materiali, della coppia.
Competente dell'accertamento della sussistenza di questi requisiti è il Tribunale per i Minori che, per quanto riguarda la Campania, si avvale della collaborazione e delle professionalità dei G.I.L Adozioni

A chi rivolgersi per richiedere orientamento?

Al Tribunale per i Minori , al Servizio Sociale del Vostro Comune o alle Unità Operative Materno Infantili del vostro distretto di appartenenza per ricevere le prime informazioni su come inoltrare la domanda (dichiarazione di disponibilità) al Tribunale per i Minori.

Quali sono i tipi di adozioni possibili?

Adozione legittimante 

Il minore adottato diventa figlio "legittimo" dei genitori adottivi. Ciò produce i seguenti effetti giuridici:

  • la sostituzione del proprio cognome con quello dei genitori adottivi e la trasmissione di quest'ultimo alle generazioni future;
  • l'acquisizione di parentela con la famiglia allargata dei genitori adottivi;
  • l'interruzione di ogni legame giuridico e rapporto con la famiglia biologica, salvo che per i divieti matrimoniali.

Il nostro ordinamento disciplina due tipologie di adozione legittimante

L’adozione nazionale è consentita a favore di minori (da 0 a 18 anni) dichiarati in “stato di adottabilità”, sul territorio italiano, dal Tribunale per i minori, purché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi; purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. L’adozione nazionale è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n.184 già “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” oggi “Diritto del minore ad una famiglia”, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184 recante Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” (in seguito legge 184/83 s.m.i.).

L’adozione internazionale è consentita a favore di minori stranieri (da 0 a 18 anni) dichiarati in “stato di adottabilità” dal rispettivo Paese di provenienza; verificati l’irreversibilità dello stato di adottabilità, i consensi prestati dal bambino e dai genitori biologici (ove richiesti) e l’impossibilità per il bambino di ricevere adeguati sostegni nel proprio paese. L’adozione nazionale è disciplinata dalla legge 184/83 e s.m.i. e dalla legge 476/98 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja.

Il minore adottato non acquisisce la condizione di figlio legittimo dei genitori adottivi. Ciò produce i seguenti effetti giuridici:

  • il mantenimento del proprio cognome d'origine, che viene posposto a quello dei genitori adottivi;
  • il minore diventa erede dei genitori adottivi, ma non stabilisce legami di parentela con gli altri componenti della famiglia adottiva;
  • mantiene alcuni obblighi nei confronti della propria famiglia d'origine.

Il nostro ordinamento disciplina una tipologie di adozione non legittimante:

L’adozione nei casi particolari è consentita nei confronti di minori che non possono essere dichiarati in stato di adottabilità sul territorio italiano, pur trovandosi in situazione di particolare disagio. È disciplinata dall’art. 44 della legge n. 184/83 s.m.i..
I genitori naturali dell’adottando devono prestare il proprio assenso, qualora siano in condizioni da fornirlo. Questo tipo di adozione è consentito sia a coppie che a singoli ritenuti idonei. La disciplina prevede che tra adottante e adottato vi sia una differenza minima di età di almeno diciotto anni, ma non stabilisce alcuna differenza massima

Qual è il percorso?

Il percorso adottivo è particolarmente complesso in quanto, al fine di garantire la tutela dei diritti del minore, occorre che l’autorità preposta verifichi la sussistenza di una serie di requisiti, sia in relazione allo stato di adottabilità del minore, sia in relazione alla capacità della coppia di genitori di attivare tutta una serie di risorse necessarie al fine di poter accogliere uno o più minori che hanno subito il trauma dell’abbandono e di un ambiente di crescita non idoneo o mancante.
Per il nostro ordinamento, quindi, il diritto prevalente è quello del minore a crescere ed essere educato in una famiglia, rispetto a quello della coppia di costituire un nucleo familiare con figli adottivi. Il minore deve trovare nella coppia e nella famiglia adottiva l’ambiente a lui più rispondente: da qui l’attenta valutazione delle risorse di coloro che si propongono all’adozione ed altresì quella del bambino/ragazzo in stato di adottabilità (sua storia pregressa: fisica, emotiva, sviluppo raggiunto, bisogni ecc.). Solo un’attenta conoscenza e preparazione di entrambi (minore e coppia) può favorire l’abbinamento e il conseguente dispiegarsi delle relazioni familiari le quali esigono tempo e, come tutte le relazioni, sono soggette a momenti di sviluppo e criticità che devono essere sostenute. Il percorso per l’adozione internazionale è reso ulteriormente complesso dal ruolo attivo esercitato dalle Autorità Straniere, rispetto le quali intervengono la Commissione per le Adozioni Internazionali e gli Enti Autorizzati, in qualità di soggetti garanti dell’attuazioni degli accordi internazionali e dei provvedimenti adottati all’estero da tali autorità.

Per quanto riguarda il percorso dell'adozione nazionale si possono individuare le seguenti macro fasi:

  • Decisione ad adottare, cioè la fase compresa tra la decisione di adottare della coppia, fino a quella della presentazione della domanda di adozione nazionale alla Cancelleria del Tribunale per i Minori;
  • Raccolta degli elementi conoscitivi, che inizia con il mandato del Tribunale per i Minori rivolto ai G.I.L. Adozione a raccogliere gli elementi conoscitivi della coppia, fino all’inserimento della domanda di adottare negli archivi delle coppie del Tribunale per i minorenni; 
  • Attesa, fase in cui la coppia è in attesa di una eventuale proposta di abbinamento da parte del Tribunale per i Minori; 
  • Abbinamento e Adozione, fase complessa che intercorre tra il momento in cui il Tribunale per i Minori realizza l’abbinamento tra il minore adottabile e la coppia, fino a quando viene emessa la sentenza definitiva di adozione;
  • Post Adozione, fase successiva a quella in cui si è perfezionata l’adozione, durante la quale si possono realizzare interventi di sostegno alla famiglia che si è formata in seguito all’adozione.

Le fasi relative al percorso dell'adozione internazionale possono essere così schematizzate:

  • Decisione ad adottare, cioè la fase compresa tra la decisione di adottare della coppia che termina con l’incarico ricevuto dai GIL Adozione da parte del Tribunale per i Minori a raccogliere gli elementi necessari per la valutazione dell’idoneità dei coniugi;
  • Raccolta degli elementi conoscitivi, che inizia con il mandato del Tribunale per i Minori rivolto ai G.I.L. Adozione a raccogliere gli elementi conoscitivi della coppia, fino al momento in cui la coppia conferisce l’incarico ad un Ente Autorizzato;
  • Attesa, fase in cui la coppia è in attesa di una comunicazione da parte dell’Ente Autorizzato;
  • Abbinamento e Adozione, fase complessa che intercorre tra il momento in cui nello Stato Estero si realizza l’abbinamento tra il minore adottabile e la coppia fino a quando il Tribunale per i Minorenni recepisce il provvedimento di adozione dell’Autorità straniera o fino a quando emette la sentenza definitiva di adozione;
  • Post Adozione, durante la quale si possono realizzare interventi di sostegno alla famiglia che si è formata in seguito all’adozione e sono prodotte le relazioni periodiche sull’andamento dell’adozione, richieste dall’Autorità estera.

A chi si presenta dichiarazione di disponibilità?

I coniugi che intendono adottare un bambino devono presentare “dichiarazione di disponibilità” al Tribunale dei Minori. La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ha la validità di due anni e, allo scadere di questi, può essere rinnovata.
È consentita alla coppia la presentazione di più dichiarazioni di disponibilità, anche successive, a più Tribunali per i Minori purché se ne dia comunicazione a tutti i Tribunali a cui ci si è rivolti in precedenza - Tribunali d'Italia

Dopo la presentazione della “dichiarazione di disponibilità” al Tribunale dei Minori, il Tribunale invia al Gruppo Integrato di Lavoro (GIL) di residenza della coppia, formato da specialisti ed operatori del Sociale e del Sanitario, la richiesta d’indagine sociale e psicologica sulla coppia. Inizia, pertanto, un percorso di valutazione e formazione presso il Gruppo Integrato di Lavoro di appartenenza. Ultimata l’indagine, della durata di 4 mesi come stabilisce la legge, l’équipe invia al Tribunale per i Minorenni di Napoli una relazione illustrativa sul profilo della coppia. Una volta ricevuta la relazione, il Tribunale convoca i coniugi a svolgere uno o più colloqui con i giudici ordinari che valuteranno l’idoneità della coppia all’adozione e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. È il giudice che decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all’adozione. Quando il Tribunale riconosce nei coniugi le giuste caratteristiche per i bisogni di un bambino in stato di adattabilità propone alla coppia l’adozione.
La Domanda di Adozione è una domanda indirizzata al Tribunale per i Minori, redatta in carta semplice dai coniugi che sono intenzionati ad intraprendere la procedura per l’Adozione Nazionale. Per l’Adozione Internazionale si parla di Dichiarazione di disponibilità all’adozione, ma nella maggior parte dei casi, i due termini sono utilizzati indifferentemente. La domanda di adozione è valida per tre anni, scaduti i quali può essere rinnovata. 

Nel caso del Tribunale per i Minorenni di Napoli, insieme alla domanda di adozione, occorre presentare i seguenti di documenti:

  • certificati di nascita;
  • certificato di matrimonio;
  • certificato di residenza di entrambi i coniugi;
  • stato di famiglia;
  • certificato di servizio rilasciato dal datore di lavoro con allegata ultima dichiarazione dei redditi;
  • dichiarazioni di assenso all'adozione rese dai genitori di ciascun dei coniugi davanti al segretario comunale oppure certificati di morte se sono deceduti tutti i genitori;
  • certificato rilasciato dal medico curante.

Tutti i documenti devono essere presentati in carta semplice e in originale. Se oltre alla domanda di adozione è presentata la dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale, i documenti devono essere prodotti in duplice originale, poiché saranno avviate due pratiche distinte. 

Una volta che la coppia viene dichiarata idonea all'adozione da parte del Tribunale, cosa succede?

La coppia deve:

  • Per l’Adozione Nazionale, in caso positivo, è compito del Tribunale scegliere tra tutte le coppie che hanno presentato domanda di adozione e sono state dichiarate idonee quella più adatta al minore adottabile e dispone, mediante ordinanza del giudice, per l’affidamento preadottivo. Per l’affidamento preadottivo, occorre il consenso del minore che abbia compiuto 14 anni; il minore di età superiore a 12 anni deve essere sentito (anche se si età inferiore, qualora il giudice lo ritenga opportuno). L’affidamento preadottivo dura un anno, può essere prorogato per un altro anno. Può essere revocato se si verificano gravi difficoltà nella convivenza. L’incontro fra la coppia aspirante all’adozione e il bambino/bambini, solitamente avviene nella comunità che ospita il minore con modalità e tempi graduali, in sintonia con le esigenze del bambino/bambini. In questa fase la coppia è seguita dai Servizi Sociali e bisogna sempre fare i conti con il rischio giuridico, che consiste nella possibilità che il minore debba ritornare alla famiglia di origine (oppure ai parenti sino al 4° grado).
  • Per l’Adozione Internazionale la procedura è differente, perché è necessario un Decreto di Idoneità emesso dal Tribunale peri Minori. La coppia che vuole adottare un minore straniero deve dare incarico, entro un anno dalla data di emissione del Decreto, ad uno degli Enti autorizzati per le adozioni internazionali; affinché esso curi la procedura di adozione nel Paese straniero prescelto. L'Ente autorizzato comunicherà al Gruppo Integrato di Lavoro territorialmente competente la scelta effettuata dalla coppia.

Quali sono i benefici per i genitori adottivi?

  • il congedo di maternità o di paternità, dalla durata di 5 mesi, a prescindere dall'età del minore al momento dell'adozione, sia in caso di adozione nazionale che internazionale;
  • il congedo parentale a prescindere dall'età del minore sia in caso di adozione nazionale che Internazionale;
  • il congedo anche prima dell'ingresso del bambino in Italia, nel caso delle adozioni internazionali, quando la coppia si reca all'estero per incontrare il minore al fine di perfezionare le procedure adottive;
  • le detrazioni d'imposta per i figli a carico, previste per i genitori biologici;
  • la possibilità di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra gli oneri deducibili anche il 50 per cento delle spese da loro sostenute per l'espletamento della procedure di adozione di minori stranieri.
Normativa

Normativa 4

La costituzione, al di là di quando delega alla legge ordinaria la definizione dei limiti per la ricerca della paternità, non prevede alcuna norma specifica per l’istituto dell’adozione. Nella legge suprema dello Stato si trovano però degli importanti riferimenti alla famiglia e ai minori, applicabili anche alle famiglie adottive, come il ruolo centrale della famiglia, il principio di non discriminazione particolarmente rilevante per le adozioni internazionali, il diritto - dovere dei genitori ad educare e accudire i figli, oltre la previsione di sostegni economici alle famiglie. Clicca qui per apprfondire.