Oneri informativi per cittadini e imprese
Amministrazione Trasparente
Ai sensi del comma 1.bis dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica rende visibile sul proprio sito uno schema riepilogativo dello scadenzario degli obblighi amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese visibile al seguente link
Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Per quanto indicato allegato alla delibera Civit nr. 50 del 4.7.2013 così come rettificata nel settembre 2013 ( Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi) trattasi di obblighi non di pertinenza degli Enti del Servizio Sanitario.
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
Ultimo aggiornamento 30-04-2024