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Modalità e tempi per la richiesta di erogazione del rimborso ticket per prestazioni S.S.N./ restituzione della tariffa per prestazioni in solvenza
Per ottenere il rimborso del ticket relativo a prestazioni S.S.N. o extra-LEA incluse nell’offerta istituzionale non usufruite, ovvero restituzione della tariffa versata per prestazioni erogate in regime di solvenza, incluse quelle non coperte dal S.S.N., l’assistito deve presentare un’unica istanza seguendo queste indicazioni:

  1. Modalità di presentazione

L'utente deve compilare e inviare contestualmente il modulo "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Mancata fruizione della prestazione SSN/Solvenza)" (All. 1) e il "Modulo per la richiesta del rimborso prestazione S.S.N./Solvenza" (All. 2), allegando la documentazione richiesta in calce ai fac-simile dei moduli stessi. Le due istanze saranno oggetto di un’unica protocollazione da parte del ricevente della richiesta.
I modelli sono scaricabili dal sito aziendale al seguente indirizzo: https://aslnapoli3sud.it/web/guest/modulistica/cup
La domanda può essere presentata:

  • tramite PEC: agli indirizzi dei Responsabili competenti (Distretto, Presidio o Dipartimento);
  • tramite consegna di persona: presso gli sportelli URP o CUP dell’Azienda. In caso di istanza motivata da disdetta, l'utente — al fine di ottenere il necessario storno ha l’onere di perfezionare la cancellazione della prestazione nei termini previsti (almeno 2 (due) giorni lavorativi pieni prima dell'appuntamento) direttamente presso lo sportello CUP, unico soggetto abilitato al rilascio di tale attestazione. Lo sportello CUP provvederà a trasmettere l'istanza di rimborso, unitamente alla copia dell’avvenuto storno, ovvero, nei casi espressamente previsti dalle circolari interne, alla ricevuta di presentazione dell’istanza di storno, ai fini della successiva lavorazione.

In conformità ai principi di semplificazione e celerità (Legge 241/90), l’Azienda garantisce la conclusione del procedimento entro il termine di 30 giorni. Qualora l'istanza risulti incompleta o la documentazione allegata insufficiente, il Responsabile della struttura erogatrice della prestazione (Direttore Medico di PO, per il tramite del S.A.O. competente per territorio o Direttore di Distretto) procede alla richiesta di integrazioni o chiarimenti all'interessato. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento si intende sospeso per una sola volta e per un periodo massimo di 30 giorni, dalla data della richiesta fino alla ricezione degli elementi integrativi. Ricevuta l'istanza, il Responsabile della struttura erogatrice della prestazione procede tempestivamente alle seguenti verifiche

  1. Istruttoria e Verifiche d'uffici

In conformità ai principi di semplificazione e celerità (Legge 241/90), l’Azienda garantisce la conclusione del procedimento entro il termine di 30 giorni. Qualora l'istanza risulti incompleta o la documentazione allegata insufficiente, il Responsabile della struttura erogatrice della prestazione (Direttore Medico di PO, per il tramite del S.A.O. competente per territorio o Direttore di Distretto) procede alla richiesta di integrazioni o chiarimenti all'interessato. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento si intende sospeso per una sola volta e per un periodo massimo di 30 giorni, dalla data della richiesta fino alla ricezione degli elementi integrativi. Ricevuta l'istanza, il Responsabile della struttura erogatrice della prestazione procede tempestivamente alle seguenti verifiche:

  • riscontro dell'autocertificazione: verifica di quanto dichiarato dall'utente nell'Allegato 1, accertando se la mancata fruizione sia dipesa da problemi tecnici e/o organizzativi imputabili all’Ente;
  • verifica immediata dell'incasso e dello storno: in considerazione che tutti gli incassi (istituzionali, ALPI e in solvenza) avvengono esclusivamente tramite PagoPa, il Responsabile verifica direttamente l’avvenuto pagamento consultando la piattaforma MyPivot. Qualora tale verifica non sia possibile sulla piattaforma, acquisisce la relativa attestazione dall’UOC G.E.F., che la rilascia compatibilmente con le proprie attività istituzionali e comunque nei limiti dei termini di conclusione del procedimento, pari a 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Il Responsabile avrà, inoltre, cura di verificare che sia stato effettuato lo storno contabile, ovvero, nei casi espressamente previsti dalle circolari interne, avrà cura di verificare che alla richiesta di rimborso sia allegata la ricevuta di presentazione dell’istanza di storno.
  1. Liquidazione del rimborso

Una volta riscontrata la validità dell'autocertificazione e confermato l'incasso, il Responsabile della struttura erogatrice della prestazione provvede alla liquidazione del rimborso attraverso l'adozione di un apposito atto determinativo. Nei casi in cui il Responsabile non è competente all’emissione della determinazione dirigenziale di liquidazione, quali, ad esempio, prestazioni extra LEA - visite ed esami strumentali per il rilascio di certificazioni medico legali per il riconoscimento di diritti di parte non rispondenti ai fini di tutela collettiva trasferite in solvenza, di competenza dell’UOC CUP ALPI e Liste di Attesa, provvede, celermente, alla trasmissione alla UOC competente degli atti scaturenti dall’istruttoria. L'intero procedimento, indipendentemente dall’ufficio che ha la competenza della liquidazione, deve concludersi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Modalità e tempi per la richiesta di erogazione della restituzione della tariffa ALPI.
Per ottenere la restituzione della tariffa pagata per una prestazione in regime ALPI non usufruita, l’assistito deve presentare un’unica istanza seguendo queste indicazioni:

  1. Modalità di presentazione

L'utente presenta il "Modulo richiesta rimborso prestazioni erogate in regime ALPI" (All. 4) allegando la prova dell'avvenuto pagamento.
Al fine di accelerare l'iter di liquidazione, è facoltà dell'utente allegare l'attestazione di mancata erogazione (All. 3) rilasciata dal dirigente medico. Qualora l'utente non sia in possesso di tale dichiarazione, la struttura aziendale competente (UOC CUP ALPI e Liste di Attesa) procederà d'ufficio alla verifica della mancata prestazione attraverso il riscontro sui sistemi gestionali aziendali e/o tramite richiesta diretta al professionista interessato. Resta inteso che la conferma della mancata fruizione è condizione necessaria per la conclusione dell'istruttoria.
I modelli sono scaricabili dal sito aziendale al seguente indirizzo:
https://aslnapoli3sud.it/web/guest/modulistica/cup
La domanda può essere presentata:

L’istanza sarà oggetto di un'unica protocollazione.

  1. Istruttoria e Verifiche d'ufficio

In conformità ai principi di semplificazione e celerità (Legge 241/90), l’Azienda garantisce la conclusione del procedimento entro il termine di 30 giorni. Qualora l'istanza risulti incompleta o la documentazione allegata insufficiente, il Responsabile procede alla richiesta di integrazioni o chiarimenti all'interessato. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento si intende sospeso per una sola volta e per un periodo massimo di 30 giorni, dalla data della richiesta fino alla ricezione degli elementi integrativi. Ricevuta l'istanza, il Responsabile procede tempestivamente alla verifica dei presupposti che hanno impedito l'erogazione della prestazione. In considerazione che tutti gli incassi (istituzionali, ALPI e in solvenza) avvengono esclusivamente tramite PagoPa, il Responsabile provvede, inoltre, alla verifica immediata dell'incasso consultando la piattaforma MyPivot. Qualora tale verifica non sia possibile sulla piattaforma, acquisisce la relativa attestazione dall’UOC G.E.F., che la rilascia compatibilmente con le proprie attività istituzionali e comunque nei limiti dei termini di conclusione del procedimento, pari a 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Il Responsabile avrà, inoltre, cura di verificare che sia stato effettuato lo storno contabile, ovvero, nei casi espressamente previsti dalle circolari interne, che alla richiesta di rimborso sia allegata la ricevuta di presentazione dell’istanza di storno.

  1. Liquidazione del rimborso

Una volta terminata l'istruttoria e confermato l'incasso, il Responsabile provvede alla liquidazione del rimborso attraverso l'adozione di un apposito atto determinativo. L'intero procedimento si conclude obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta iniziale.

Casi che danno diritto alla richiesta di rimborso del ticket per prestazioni in SSN

L’avvenuto storno contabile della prestazione costituisce, di norma, condizione necessaria per l’accesso al rimborso del ticket per prestazioni in SSN, che è ammesso esclusivamente nei seguenti casi:

  • preventiva disdetta della prenotazione effettuata nei termini e con le modalità di cui all’articolo 5;
  • improvvisa indisponibilità (assenza, malattia, emergenze) del professionista erogatore della prestazione nel giorno e nell’orario previsto dalla prenotazione;
  • errore in fase di prenotazione, ossia, qualsiasi inesattezza, disallineamento o impropria associazione intervenuta nella fase di acquisizione, registrazione o gestione dell’appuntamento, tale da determinare la necessità di rettifica o riprogrammazione della prestazione. A titolo meramente esemplificativo, quindi non esaustivo, rientrano in tale fattispecie l’errata indicazione della prestazione, della data, dell’orario, della struttura erogatrice, del codice della richiesta o l’abbinamento non corretto tra ricetta e prestazione prenotata;
  • mancata erogazione della prestazione per motivi tecnici e/o organizzativi imputabili all’Ente, ivi inclusi guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature sanitarie;
  • errore nella determinazione o nell’applicazione dell’importo dovuto, ovvero pagamento effettuato in misura non corrispondente alla prestazione effettivamente ricevuta;
  • duplicazione del pagamento riferita alla medesima prenotazione;
  • spostamento della data da parte dell'Ente non compatibile con la priorità della ricetta.

Nei soli casi espressamente previsti dalle circolari interne per il superamento di problematiche informatiche connesse all’applicativo in uso, è ammessa, in luogo dello storno contabile, la ricevuta di presentazione dell’istanza di storno.

Casi che danno diritto alla richiesta di restituzione della tariffa per prestazioni in regime ALPI o in solvenza

L’avvenuto storno contabile della prestazione è condizione necessaria per l’accesso alla restituzione della tariffa per prestazioni in regime ALPI o in solvenza, che è ammesso esclusivamente nei seguenti casi:

  • improvvisa indisponibilità (assenza, malattia, emergenze) del professionista erogatore della prestazione nel giorno e nell’orario previsto dalla prenotazione;
  • errore in fase di prenotazione, ossia, qualsiasi inesattezza, disallineamento o impropria associazione intervenuta nella fase di acquisizione, registrazione o gestione dell’appuntamento, tale da determinare la necessità di rettifica o riprogrammazione della prestazione. A titolo meramente esemplificativo, quindi non esaustivo, rientrano in tale fattispecie l’errata indicazione della prestazione, della data, dell’orario, della struttura erogatrice, del codice della richiesta o l’abbinamento non corretto tra ricetta e prestazione prenotata;
  • mancata erogazione della prestazione per motivi tecnici e/o organizzativi imputabili all’Ente, ivi inclusi guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature sanitarie;
  • errore nella determinazione o nell’applicazione dell’importo dovuto, ovvero pagamento effettuato in misura non corrispondente alla prestazione effettivamente ricevuta;
  • duplicazione del pagamento riferita alla medesima prenotazione.

Nei soli casi espressamente previsti dalle circolari interne per il superamento di problematiche informatiche connesse all’applicativo in uso, è ammessa, in luogo dello storno contabile, la ricevuta di presentazione dell’istanza di storno

Casi che non danno diritto alla richiesta di rimborso

Non si procederà al rimborso del ticket, né alla restituzione della tariffa, anche qualora fosse stata presentata apposita istanza da parte dell’utente, nei seguenti casi:

  • modifiche dell'esenzione intervenute dopo la prenotazione;
  • rinuncia alla prestazione senza preventiva disdetta nei termini (per il regime S.S.N., in quanto la somma viene incamerata ex lege);
  • istanza motivata da disdetta sprovvista della prova documentale (ricevuta della disdetta).

Termini di disdetta e contrasto al fenomeno del "No-Show"

Al fine di ottimizzare le liste d'attesa e garantire l'effettiva fruibilità dei servizi sanitari, l’utente è tenuto a comunicare l'impossibilità di presentarsi alla prestazione prenotata con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi "pieni" (escludendo dal computo il giorno dell'appuntamento stesso, la domenica e i giorni festivi).
La disdetta deve essere effettuata attraverso una delle seguenti modalità:

  • presentandosi fisicamente presso lo sportello CUP dell'Ente;
  • contattando telefonicamente il call center al numero 081-185555 (Call Center CUP), attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30, raggiungibile sia da rete fissa che da cellulare;
  • presso le Farmacie convenzionate (limitatamente alle prestazioni prenotabili tramite tale canale);
  • inviando una e-mail alla casella “prenotazioni-disdette@aslnapoli3sud.it”.

L’avvenuta disdetta sarà confermata dal rilascio della relativa ricevuta, che l'utente è tenuto a conservare quale prova dell'adempimento. Tale documento costituisce per l'utente la prova certa dell'adempimento: la sua conservazione rappresenta una tutela personale fondamentale per prevenire l’avvio dell’iter di recupero o il rigetto dell'istanza di rimborso.
Ai sensi della normativa nazionale vigente, l’iter del recupero del costo del ticket della prestazione non fruita verrà applicata qualora la disdetta non sia pervenuta entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi "pieni" antecedenti la data dell'appuntamento (es. per un appuntamento fissato di lunedì, la disdetta deve pervenire entro il giovedì precedente). Nel computo dei termini si escludono i giorni festivi e il giorno stesso della prestazione.
In conformità all’art. 3 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 107, l’iter del recupero del ticket sarà attivata anche nei confronti degli utenti esenti, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o per situazioni di comprovata impossibilità sopravvenuta. L’esonero dal pagamento è pertanto concedibile solo se corredato da idonea documentazione che attesti motivi di salute o altri eventi qualificabili come forza maggiore. La documentazione giustificativa dovrà essere inviata all’Ente tempestivamente e, in ogni caso, non oltre due giorni dalla data in cui la prestazione non è stata effettuata; trascorso tale termine, la richiesta non sarà più presa in considerazione e il ristoro del costo del ticket sarà dovuto.
Le disdette pervenute tra il terzo e il secondo giorno lavorativo "pieno" antecedente la prestazione non daranno avvio all’iter di recupero. Tuttavia, l'Ente richiede l'osservanza del termine di 3 (tre) giorni quale condotta necessaria per dare piena attuazione all'Articolo 32 della Costituzione. La disdetta anticipata è considerata un atto di responsabilità civica volto a contrastare il fenomeno delle lungaggini delle liste d'attesa, consentendo la tempestiva riassegnazione della risorsa sanitaria ad altri cittadini in condizioni di necessità, nel rispetto dei principi di universalità ed equità di accesso alle cure.
Per le prestazioni in regime ALPI o Solvenza la disdetta tardiva o mancata non comporta l’avvio dell’iter di recupero, salvo diverse previsioni contrattuali o regolamentari.