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Disabilità / Invalidità

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La guida ai Servizi per le persone in situazione di disabilità l'Asl Napoli 3 Sud intende fornire uno strumento chiaro e trasparente sulle opportunità rivolte ai nostri concittadini disabili e alle loro famiglie. La guida ai Servizi è anche una dichiarazione di impegno per il rispetto dei diritti dei cittadini quali fruitori di servizi, tenendo come guida i principi fondamentali di eguaglianza e imparzialità, efficacia ed efficienza, trasparenza e accesso, partecipazione, coinvolgimento dei lavoratori, continuità del servizio. Siamo incamminati sulla strada delle pari opportunità di tutti i cittadini e siamo consapevoli che molti traguardi sono ancora da raggiungere.

La guida ai Servizi deve aiutarci proprio in questo: da un lato dare informazioni corrette per una piena integrazione, dall'altro favorire un monitoraggio collettivo delle prestazioni fornite, impegnando gli enti coinvolti e i servizi al rispetto di standard di qualità.
Offriamo questa guida come punto di riferimento per tutti, nei diversi ruoli, e per migliorarci ogni giorno.

Aggiornamento graduatorie collocamento L.68/99

Fino al 31 marzo 2015 tutte le Banche Dati detenute dalla Città Metropolitana di Napoli ai fini della formazione di graduatorie aggiornate per l'avviamento al lavoro ex legge 68/99. di seguito i riferimenti per l'aggiornamento obbligatorio e si potrà effettuare in rete oppure a sportello. leggi la nota in basso per maggiori informazioni.

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Prevenzione

Prima della nascita

Ogni anno in Italia circa il 4 per mille dei bambini nascono con handicap. Questo tragico numero si potrebbe notevolmente ridimensionare se tutti i giovani, in vista di una procreazione futura, si sottoponessero a semplici controlli clinici ambulatoriali.

In questo modo sarebbe possibile mettere in luce in tempo utile situazioni anomale o processi patologici di pregiudizio per la salute di un potenziale nascituro e degli stessi interessati, come:

  • Il fattore Rh del proprio gruppo sanguigno: in un numero non irrilevante di gravidanze (5 %) il gruppo sanguigno del nascituro è incompatibile con quello della madre. Se, in questi casi, si verifica un contatto tra il sangue dei due, gli anticorpi della madre possono provocare gravi danni al bambino. Sapendolo tempestivamente, questa negativa evenienza può essere scongiurata facendo la trasfusione totale del sangue del neonato al momento della nascita.
  • La presenza di distrofie (malattie muscolari degenerative a carattere ereditario) nelle famiglie dei potenziali genitori: in presenza di casi in famiglia, sono opportuni accertamenti per verificare se si è portatori sani o ammalati di distrofia, condizioni che comunque sconsigliano il concepimento.
  • L'immunizzazione della madre alla rosolia, conseguente all'avvenuta malattia o a vaccinazione: se la madre non ha una sufficiente immunizzazione (accertabile con il così detto "rubeo test") e in corso di gravidanza è colpita da rosolia, il nascituro potrà subire lesioni gravissime, come cecità, sordità e ritardo mentale.
  • L'emofilia, il diabete ecc.: molte condizioni patologiche a base familiare possono complicare la gestazione ed il parto. E' pertanto molto importante poterle conoscere in anticipo per poterle convenientemente fronteggiare.
Durante la gravidanza

Nel Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità", si susseguono una serie di articoli per la tutela della donna gestante.

In un periodo così delicato, come la gravidanza, è necessario che la gestante non ingerisca, respiri o abbia contatti con sostanze pericolose per sé o il nascituro. Perciò si consiglia di:

  • allontanarla da ambienti di lavoro nocivi e da lavori faticosi, pericolosi ed insalubri;
  • non assumere farmaci, se non indispensabili;
  • evitare radiografie e l'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  • non fumare;
  • non bere alcool;
  • non assumere sostanze stupefacenti.

Si consiglia altresì di:

  • evitare sforzi intensi;
  • migliorare la qualità dell'alimentazione, senza aumentarne la quantità;
  • di effettuare gli ordinari controlli clinici con le cadenze stabilite e, in caso di gravidanza a rischio, quelli specificamente previsti, a seconda dei casi.

Sono denominate a rischio quelle gravidanze nelle quali esistono condizioni patologiche reali o potenziali (fattori di rischio) che possono compromettere la salute o la vita della madre, del feto o di entrambi. 

Dopo la nascita

Si raccomanda di:

  • praticare al bambino le vaccinazioni obbligatorie e consigliate secondo i previsti calendari;
  • evitare che la febbre del bambino superi i 39°, utilizzando i comuni antipiretici e tenendogli fresca la testa;
  • controllare la temperatura dell'acqua del bagno, evitando soprattutto che sia troppo calda;
  • non coprirlo più del necessario;
  • non dargli oggetti che potrebbe ingerire.
In casa

Si raccomanda di:

  • tenere lontano il bambino da farmaci, detersivi e sostanze chimiche tossiche che potrebbe tentare di ingerire;
  • evitare che giochi presso vetrate, fornelli accesi, pentole contenenti liquidi in cottura, prese elettriche che, comunque, dovrebbero essere tutte "messe a terra" e collegate ad un "salvavita", secondo quanto prescritto anche dalle vigenti norme in materia di sicurezza domestica;
  • non collocare sedie o altri volumi simili presso finestre o balconi;
  • evitare che, fuori casa, giochi in spazi non protetti o esposti all'inquinamento del traffico veicolare.
Nella guida di veicoli

Si raccomanda di:

  • utilizzare i dispositivi per auto, ovvero seggiolini (fino a 18 Kg) ed adattatori (fino a 36 kg). Attenzione mai mettere il bambino sul sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag, a meno che non possa essere disattivato. Il posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali; fare uso delle cinture di sicurezza in auto;
  • fare uso del casco sul motorino e sulla moto;
  • controllare e far controllare con regolarità l'efficienza del proprio veicolo;
  • osservare con scrupolo le norme di sicurezza nel comportamento di guida dettate dal Codice della Strada;
  • in particolare, di non fare uso di psicofarmaci e alcolici prima di mettersi alla guida;
  • evitare di fumare e usare il telefonino mentre si è alla guida.

Per saperne di più, essere consigliati ed assistiti, è utile rivolgersi alla Unità Operativa Complessa Materno - Infantile del Distretto di appartenenza.

Assistenza economica

A cura del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Medicina Legale Pubblica Valutativa: Dr. Mattia La Rana.

"Ogni cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale "

(art. 38 della Costituzione Italiana)

Nel campo dell'assistenza economica, si registrano una divisione dei cittadini disabili in categorie e trattamenti economici differenziati secondo la patologia e il grado di disabilità .

Condizione indispensabile per avere diritto all'assistenza economica è il riconoscimento dell'invalidità civile.

I soggetti riconosciuti, secondo la gravità della menomazione e sulla base anche di altre condizioni (età e reddito), hanno diritto a determinate prestazioni economiche.

Gli infortunati in servizio o per servizio, che hanno il diritto di ricevere provvidenze economiche sia da parte di Enti Previdenziali sia da parte dello Stato, possono optare per il trattamento più favorevole.

Prestazioni economiche continuative

 

Note:

  • gli importi evidenziati sono aggiornati al 2010;
  • l'assegno mensile è incompatibile con l'assegno d'invalidità corrisposto dall'INPS e con altri trattamenti previdenziali di invalidità;
  • l'indennità di frequenza è incompatibile con ricoveri continuativi e permanenza in istituti pubblici, indennità di accompagnamento, di comunicazione, per ciechi assoluti e parziali. E' possibile l'opzione per il trattamento di maggior favore;
  • l'indennità di accompagnamento è una prestazione che prescinde dal reddito e dall'età degli aventi diritto. E' compatibile con lo svolgimento di attività lavorative e con la pensione di inabilità. E' incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità di guerra, lavoro e servizio, con diritto di opzione per il trattamento più favorevole. E' incompatibile con ricoveri permanenti in istituzioni con retta a carico dello Stato;
  • l'indennità ciechi parziali è concessa a prescindere dall'età e dal reddito. E' compatibile con attività lavorative e pensioni;
  • l'indennità di comunicazione prescinde dall'età e dal reddito. E' compatibile con le attività lavorative e con la pensione non reversibile. E' incompatibile con l'indennità di frequenza, fatto salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

 

Altre forme di assistenza economica.

Oltre alle prestazioni assistenziali continuative, per i disabili sono previsti
Agevolazioni fiscali:

  • riduzione IVA al 4% per l'acquisto di auto destinate ai disabili, sussidi tecnici e informatici, ausili e protesi, apparecchi per sordi o per compensare una carenza;
  • detrazione spese IRPEF fino al 36% su spesa massima di 48000 euro per il superamento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private;
  • detrazione annua di 1620 euro per figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni; detrazione annua di 1350 euro se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni.
  • detrazione spese IRPEF fino al 19% per cane-guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso della perdita del cane;
  • detrazione forfettaria di 516,46 per le spese di mantenimento del cane guida;
  • esenzione IVA per servizi resi da cooperative in favore di disabili;
  • deducibilità delle spese mediche e di assistenza necessarie nei casi di grave e permanente invalidità;
  • esenzione dall'IRPEF per le pensioni di guerra; pensioni, assegni e indennità di accompagnamento percepiti dagli invalidi civili; sussidi erogati dallo Stato a titolo assistenziale.
Esenzioni
  • Dalle tasse scolastiche: per i disabili e i loro figli con invalidità superiore 2/3 e in disagiate condizioni economiche;
  • dalle tasse automobilistiche: per i veicoli al servizio di disabili;
  • dal canone telefoni portatili: per i disabili con perdita anatomica e funzionale degli arti inferiori e non vedenti;
  • dalla spesa sanitaria (v. assistenza sanitaria).
Contributi economici
  • Ai disabili con patente A-B-C speciali per le spese di modifica e adattamenti degli strumenti di guida dei veicoli di loro proprietà, nella misura del 20% delle spese sostenute;
  • ai comuni, enti, imprese cooperative, assicurative e bancarie che realizzino o adattino alloggi destinati a portatori di handicap o a famiglie comprendenti una persona handicappata.

Normative regionali specifiche, integrative di quelle statali che disciplinano la concessione delle provvidenze economiche precedentemente descritte, prevedono contributi a famiglie con disabili. In Campania la norma di riferimento è la Legge Regionale 11/1984.

Come fare?

La persona disabile per avere diritto alle prestazioni economiche sopra illustrate deve preliminarmente ottenere il riconoscimento dell'invalidità (o, in alcuni casi, dell'handicap) da parte della ASL di residenza.

Si tratta di visite collegiali per:

  • l'accertamento dello stato di invalidità civile Legge 118/71 e 295/90;
  • l'accertamento dello stato di portatore di handicap Legge 104/92;
  • l'accertamento della disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
  • accertamenti medico-collegiale ex lege 104/92 ai sensi del D.P.C.M. n° 185/06 "Certificazione dell'handicap ai fini scolastici".
Possono presentare la domanda per il riconoscimento dell'Invalidità Civile
  • Gli adulti affetti da minorazioni fisiche psichiche o sensoriali, congenite o acquisite, che abbiano subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa;
  • minori di 18 anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
  • soggetti non autosufficienti o non deambulanti, compresi minorenni e anziani d'età superiore ai 65 anni.

Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti.

Nel caso di sola domanda di collocamento mirato ex legge 68/99, non è richiesto il certificato medico di cui al punto precedente, in quanto la domanda può essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di invalidità è già stata riconosciuta con una percentuale superiore al 45%, ovvero sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordo.

Il verbale dell'avvenuto riconoscimento dovrà essere esibito dal cittadino all'atto della visita da parte della Commissione medica integrata.

  • Indicazione della finalità del certificato (per invalidità civile / cecità / sordità / handicap - Legge 104/92 / disabilità ' Legge 68/99).

Completata l'acquisizione del certificato medico introduttivo, la procedura genera una ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente.

La ricevuta reca anche il numero di certificato che il cittadino dovrà riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti.

Si ricorda che, ai fini dell'abbinamento, il certificato ha una validità massima di trenta giorni dalla data di rilascio.

Il medico provvede, altresì, alla stampa e al rilascio del certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino dovrà esibire all'atto della visita.

Si precisa che il certificato medico in formato digitale può essere riferito a differenti richieste di benefici e/o prestazioni.

Successive ristampe dei certificati e delle relative ricevute potranno essere sempre eseguite dal medico certificatore, limitatamente ai certificati da egli stesso emessi.

Compilazione della domanda, inoltro all'Inps e ricevuta.

La domanda può essere presentata
  • Dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall'Istituto e/o da soggetti da questi autorizzati;
  • dagli Enti di patronato;
  • dalle Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Il cittadino può acquisire direttamente la propria domanda on-line, accedendo alla procedura disponibile sul sito dell'Istituto.

Per gli Enti di patronato, già muniti di PIN, sono previste le seguenti modalità di acquisizione della domanda:

  • attraverso uno specifico applicativo di acquisizione off-line, in grado di gestire trasmissioni multiple in modalità differita;
  • in modalità di cooperazione applicativa.

In ogni caso, i soggetti che hanno titolo all'acquisizione devono compilare i campi previsti dal modello di domanda, abbinando il numero di certificato entro il tempo massimo di trenta giorni dal rilascio del certificato stesso; superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l'inoltro telematico delle domande.

E' consentito l'abbinamento di più certificati medici ad una stessa domanda, purché facciano riferimento a prestazioni/benefici diversi. In presenza di più certificati per lo stesso tipo di prestazione/beneficio, l'interessato avrà cura di abbinare alla domanda solo quello che ritiene più completo.

La domanda per il collocamento mirato ex legge 68/99 può essere presentata unitamente a quella per lo stato d'invalidità civile, cecità e sordità civile, selezionando le relative caselle sul modello di domanda. Qualora il richiedente sia già stato riconosciuto invalido civile oltre il 45% o cieco civile o sordo, la domanda deve essere compilata sull'apposito modello per il quale non è previsto l'abbinamento con il certificato medico telematico, come in precedenza precisato. Il cittadino dovrà presentare copia di tale verbale all'atto della visita.

Nella domanda il cittadino, in caso di ricovero, può indicare un recapito temporaneo al fine di ottenere l'assegnazione di una visita presso un'Azienda sanitaria diversa da quella corrispondente alla residenza.

Il cittadino dovrà inoltre precisare se le comunicazioni previste dalla procedura andranno inviate alla residenza effettiva oppure presso altro indirizzo, e potrà segnalare un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica (eventualmente della casella di PEC rilasciata dall'Istituto) che consenta l'inoltro in tempo reale di tutte le comunicazioni generate dal flusso procedurale. In ogni caso, anche le comunicazioni già inviate in formato digitale saranno recapitate in forma cartacea.

La procedura consente l'invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. A seguito dell'invio telematico della domanda, la procedura consentirà la stampa della ricevuta della domanda stessa.

La trasmissione on-line dei certificati medici è consentita solo ai medici abilitati, al termine di un procedimento di autenticazione basato sul codice fiscale e sul codice di identificazione personale (PIN) attribuito dall'Inps (v. sopra, punto 2).

I dati necessari per la completezza del certificato medico sono i seguenti
  • Dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria;
  • dati clinici (anamnesi, obiettività);
  • diagnosi, con codifica ICD-9;
  • indicazione dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (in caso di richiesta di indennità di accompagnamento);
  • indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle previsioni della legge n. 80/2006);
  • indicazione di eventuali patologie gravi previste nell'allegato al DM 2.8.2007 (al fine di contenere i tempi di convocazione entro 15 giorni).
La ricevuta, oltre ai dati relativi all'interessato, contiene i seguenti elementi
  • Protocollo della domanda (PIU);
  • data di presentazione della domanda.

La gestione telematica delle domande consente, infine, la tracciabilità delle stesse durante tutte le fasi del procedimento, con possibilità di monitorare lo stato della propria pratica tramite collegamento al sito dell'Istituto con le proprie credenziali di accesso (PIN).

Per ogni domanda inoltrata in via telematica, l'applicazione esegue controlli di completezza e congruità dei dati immessi, quindi verifica l'assenza di condizioni di irricevibilità. La domanda è irricevibile nel caso in cui esistano precedenti domande non ancora definite, ovvero ricorsi amministrativi o giudiziari pendenti.

Se la domanda è completa in tutte le sue parti, la procedura guida l'utente alla chiusura dell'acquisizione; quindi, a seguito dell'invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta.

Nota bene Tutte le istanze per il riconoscimento di CIECO CIVILE e quelle per il riconoscimento di SORDO (ex SORDOMUTISMO L. 95/06) e delle relative L. 104/92, in ottemperanza al Decreto Assessorile n° 263 del 28.03.06, dovranno essere inviate presso la U.O. Med.Leg./I.C. "Sede delle Commissioni Uniche", sita nel ex Distretto Sanitario 52 ASL NA1 - Via Bernardo Quaranta 2 bis - 80100 Napoli

Nota bene

Il riconoscimento dell'invalidità civile non implica necessariamente anche il riconoscimento dell'handicap e viceversa 


  • Dati INPS
     
  • Dati recepiti dalla guida alle agevolazioni fiscali per i disabili, pubblicata sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it/ e aggiornata nel marzo 2013.
     
  • Per la Domanda Visita il sito dedicato www.inps.it , numero telefonico 803164.
Assistenza sociale

La Legge 104/1992 prevede numerosi interventi finalizzati all'inserimento e all'integrazione delle persone con handicap, tra i quali:

  • interventi di carattere socio-pedagogico, di assistenza socio-sanitaria a domicilio, di tipo economico a sostegno della persona H e della sua famiglia;
  • servizi di aiuto personale ai cittadini con gravi disabilità e perdita dell'autonomia personale;
  • affidamenti e inserimenti presso nuclei familiari;
  • organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e servizi residenziali;
  • istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, con valenza educativa, destinati a persone H che abbiano assolto all'obbligo scolastico e le cui residue potenzialità non consentano idonee forme d'integrazione lavorativa;
  • adeguamenti delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
  • organizzazione di attività extrascolastiche;
  • contributi per la realizzazione o l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata che risponda alle esigenze di assegnatari o acquirenti H, ovvero di famiglie tra i cui componenti figurano persone H in condizioni di gravità con ridotte o impedite capacità motorie.

La legge 104 presta particolare attenzione al servizio di aiuto personale rivolto a persone con gravi limitazioni dell'autonomia personale, delegando alle Regioni il compito di disciplinare i criteri di istituzione e funzionamento del servizio a livello locale. Per quanto attiene agli interventi a favore di soggetti H in condizione di gravità, si prevede che gli enti locali (i comuni, anche consorziati tra di loro e con le province, le comunità montane e le unità sanitarie locali) possono direttamente realizzare comunità alloggio e centri socio-riabilitatitivi, oppure sostenere economicamente quelli promossi da associazioni e organizzazioni del privato sociale.

La Legge 8 novembre 2000, n.328 - " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" - detta importanti ed innovative disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale, così descrivibili:

Progetti individuali per le persone disabili.

Per realizzare la piena integrazione delle persone H in ogni ambito della vita sociale, i Comuni, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, predispongono, a richiesta dell'interessato, un progetto individuale. Nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano nazionale e a quello locale, esso comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del SSN, i servizi di cura alla persona, a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti

Fermo restando le competenze del SSN in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito del fondo nazionale per le politiche sociali, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza a domicilio.

Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono nei momenti critici e di disagio

Conseguentemente, tra gli interventi che nell'ambito di questo sistema hanno carattere di priorità, la Legge annovera anche:
  • Prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
     
  • servizi di sollievo, per affiancare la famiglia nella responsabilità dell'accudimento quotidiano di persone bisognose di cure particolari ovvero sostituire i componenti più impegnati nella cura durante l'orario di lavoro;
     
  • concessione di prestiti sull'onore a tasso zero (in alternativa ai contributi economici a carico dei Comuni) per sostenere le famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti e con problemi di grave e temporanea difficoltà finanziaria.

I Comuni possono inoltre prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. Con la legge finanziaria sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura di familiari non autosufficienti o disabili.

Nel definire il sistema integrato dei servizi sociali, tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili la Legge indica:

  • Interventi per la piena integrazione delle persone disabili, secondo i progetti individuali definiti, a loro richiesta, dai comuni d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali;
  • realizzazione, per le persone H in condizione di gravità, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio, di cui all'art.10 L.104/92, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
  • interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio;
  • interventi per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza, residenziali e semiresidenziali di soggetti non assistibili a domicilio, a motivo dell'elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia;
  • informazione e consulenza per favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto aiuto.
Affidamento familiare

E' un intervento assistenziale previsto dal cod. civile (art. 403 e succ.), dalla Legge 184/83 e dalla successiva Legge 149/01 per i minori -anche H- che per diverse cause non possono essere assistiti nel loro nucleo familiare e che consente, in alternativa, l'accoglienza in una famiglia idonea e che ne abbia fatto richiesta.

L'affidamento si differenzia dall'adozione perché, innanzitutto, non vi è la perdita della potestà genitoriale ed è a carattere temporaneo, per fornire sostegno ai genitori in un periodo di difficoltà. La competenza di questo intervento è dei servizi sociali comunali, dei tribunali ordinari e del giudice tutelare.

Alloggi popolari

Il DPR 1035/72 e successivi provvedimenti prevedono che le famiglie con soggetti H siano facilitate nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare. Il DPR 384/78 (art.17) prevede, inoltre, che gli alloggi posti al pianterreno vengano "assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora gli assegnatari ne facciano richiesta".

Riserva di alloggi

La L.104/92 (art. 31) prevede la "concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità con ridotte o impedite capacità motorie".

 

RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali)

Sono strutture residenziali del SSN che forniscono assistenza sanitaria (medica, infermieristica e riabilitativa) ad anziani e disabili non autosufficienti e non assistibili a domicilio, seppure con intensità di cure inferiore a quella prestata in strutture riabilitative (v. Legge 67/88 e DPCM 22.12.89).

In base a norme regionali (cfr. per la Campania la L.R. 11/07):

Assistenza domiciliare

L' assistenza domiciliare è stata definita dall' Organizzazione Mondiale della Sanità come "la possibilità di fornire presso il domicilio del paziente quei servizi e quegli strumenti che contribuiscono al mantenimento del massimo livello di benessere, salute e funzione".

Centri socio-educativi diurni

Sono strutture integrate non residenziali che ospitano disabili non più in età scolare con marcata compromissione dell'autonomia personale e che hanno lo scopo di sviluppare le residue capacità educative e di consolidare i livelli acquisiti. Il centro diurno, secondo quanto previsto dalla legge n. 328/00, dalla Legge Regionale 38/96 e dalla Legge Regionale n. 41/03, si configura quale spazio appositamente strutturato e pertanto idoneo a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale di persone temporaneamente o permanentemente disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità. Tale struttura, ha pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio - educativa sul singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue per migliorare il livello interrelazionale e d'inserimento sociale.

Centri socio-riabilitativi diurni

Il Centro socio-riabilitativo diurno è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata a cittadini disabili gravi.

Centri socio-riabilitativi residenziali.

E' un servizio socio-sanitario destinato a persone con grave disabilità fisica, intellettiva o plurima con diverso grado di non autosufficienza fisica o relazionale, prive del sostegno di familiari o per i quali non sia possibile la permanenza nella propria abitazione.
Il centro residenziale ha tra le proprie finalità di garantire percorsi educativi per il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale, interventi assistenziali per sostenere l'autosufficienza e favorire l'autonomia personale e sociale, attività ricreative, occupazionali e di partecipazione alla vita sociale, in particolare nella comunità locale.

In relazione ai bisogni dei singoli utenti ed in accordo con l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente vengono garantiti assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi.

Comunità-alloggio

La Comunità alloggio per disabili è un servizio residenziale che si propone l'accoglienza di persone disabili in stato di necessità. La concezione di Comunità alloggio per persone portatrici di handicap è quella di luogo di riabilitazione sociale strettamente integrata con il Servizio ASL dove vengono svolti interventi che cercano di rispondere ai bisogni della persona provvedendo:

  • a offrire un ambiente protetto, nel rispetto delle esigenze di ogni utente, garantendo agli ospiti un'esperienza di vita simile a quella in ambiente familiare;

  • a mantenere e recuperare i livelli di autonomia delle persone adulte con disabilità, sulla base del piano personalizzato di assistenza; 

  • a sostenere le famiglie di origine con difficoltà nell'accudimento del familiare con disabilità.

Gruppi-appartamento

Sono strutture residenziali che hanno le caratteristiche della comune abitazione civile e che ospitano un limitato numero (di norma, non più di 5) disabili privi di famiglia o che non possono o non vogliono vivere nella propria. Per il resto queste strutture sono simili alle comunità-alloggio.

Contributi economici

Sulla base di norme regionali o autonomamente i Comuni possono prevedere forme di assistenza economica - non continuativa e per particolari esigenze - a favore di famiglie con portatori di H.

Servizio trasporto

Sulla base di norme regionali o di provvedimenti comunali per i disabili e loro accompagnatori possono essere previsti trasporto gratuito (individuale e collettivo) e agevolazioni tariffarie.

Sport e tempo libero

Sulla base di norme regionali o autonomamente, i Comuni possono agevolare i soggetti H nella frequenza di strutture educative, sportive e del tempo libero.

Soggiorni estivi

I Comuni possono promuovere soggiorni turistici opportunamente organizzati per favorire l'integrazione e la socializzazione dei soggetti H.

Come fare ?

Gli interventi assistenziali possono differenziarsi notevolmente da una località all'altra, sia perché variano le disposizioni regionali, sia perché possono essere diverse le risorse finanziarie disponibili nei bilanci comunali da destinare ad iniziative di questo tipo, che, spesso, i Comuni promuovono autonomamente.

E' opportuno rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di residenza per conoscere gli interventi attivati a livello locale, ovvero alle organizzazioni sociali e del volontariato presenti sul territorio.

Assistenza sanitaria

"La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra di loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata ed agiscano sulla globalità della situazione di handicap coinvolgendo la famiglia e la comunità".

(art.7 Legge 104/1992)

Con Assistenza sanitaria si intende l'insieme di provvidenze, prestazioni ed iniziative finalizzate alla promozione, alla prevenzione o alla cura della salute.

Prima della riforma sanitaria (Legge 833/1978) il diritto alla salute non era garantito a tutti i cittadini, essendo l'assistenza sanitaria fondata su principi mutualistici-assicurativi. In precedenza, solo con la Legge 118 del 1971, agli invalidi civili era stata assicurata l'assistenza riabilitativa e protesica. Oggi il Servizio Sanitario Nazionale garantisce a tutti questo diritto erogando servizi di prevenzione, cura e riabilitazione.

La prevenzione

L'art. 6 della L.104 fa obbligo alle Regioni di garantire:

  • l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
  • bisogni della partoriente e del nascituro nel corso del parto;
  • individuazione e rimozione dei fattori di rischio nei luoghi di vita e lavoro;
  • servizi diagnostici per la prevenzione delle malattie genetiche;
  • il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;
  • assistenza per le gravidanze a rischio;
  • un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento di differenti figure professionali per l'accertamento dell'inesistenza o dell'insorgenza di patologie e di cause invalidanti;
  • gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.
La cura

Alla persona con handicap va garantita la cura e, prima ancora, l'appropriatezza della diagnosi. Occorre infatti conoscere la natura e l'entità del danno conseguente a trauma o malattia, al fine di sapere quali sono le terapie più idonee per superare o ridurre le conseguenze negative della lesione.

La riabilitazione

La necessità successiva è quella di cure riabilitative. Esse non si esauriscono nelle pratiche mediche di rieducazione funzionale (FKT, psicomotricità, logopedia ecc) effettuate in ambulatorio, che rappresentano soltanto una minima parte (10% ca.) dell'intervento riabilitativo globale, che include la consulenza per l'integrazione scolastica, lavorativa, sportiva, culturale e ricreativa, nonché il sostegno psicologico alla persona e ai suoi familiari e tutti gli interventi multidisciplinari tesi a potenziare le capacità residue e migliorare le possibilità di integrazione sociale.

La legge-quadro afferma che la promozione dell'autonomia delle persone disabili si realizza garantendo "l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale".

La riabilitazione funzionale è assicurata dalle Aziende sanitarie attraverso i propri servizi o attraverso quelli di strutture e centri privati accreditati.

Come fare ?

Domanda dell'interessato alla Asl (presso L'unità Operativa Assistenza Riabilitativa del Distretto di appartenenza) con certificato e prescrizione di specialista di struttura pubblica.

Assistenza protesica

Consiste nella fornitura di protesi ed ausili elencati nel Nomenclatore tariffario, cioè nel provvedimento (emanato periodicamente dal Ministero della Sanità) che contiene l'elenco dei presidi tecnici destinati al recupero funzionale e sociale delle persone con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, da qualunque causa dipendenti.

Di questi presidi hanno diritto di beneficiare:

  • gli invalidi civili, i ciechi e i sordi;
  • gli invalidi del lavoro (a carico dell'INAIL), di guerra e per servizio;
  • i minori di anni 18,che necessitano di un intervento di prevenzione per evitare l'instaurarsi di disabilità permanenti;
  • i cittadini che hanno fatto richiesta di riconoscimento di invalidità e che in attesa di accertamento si trovano nelle condizioni previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
  • gli invalidi civili con invalidità non inferiore a 1/3, limitatamente al recupero delle sole disabilità correlate alla menomazione accertata;
  • i cittadini laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento, previa presentazione di certificazione medica;
  • i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica;
  • i ricoverati che necessitano di ausili al momento delle dimissioni da presidi ospedalieri.

Come fare ?

  • Domanda dell'interessato alla Asl, allegando: documentazione comprovante il diritto alla fornitura;; prescrizione del presidio ad opera di specialista pubblico di norma dell' azienda Asl di residenza. In alternativa sarà la stessa struttura presso cui si è ricoverati a provvedere all'avvio della procedura:
  1. Lo specialista individua il dispositivo protesico da utilizzare nel caso specifico.
  2. Il dispositivo protesico viene prescritto dal medico specialista.
  3. La prescrizione del dispositivo si presenta alla Asl di residenza dell'utente ed è sottoposta ad autorizzazione da parte dagli uffici amministrativi.

La prescrizione deve essere redatta su apposito modello regionale ed indicare: la diagnosi circostanziata, il piano terapeutico-riabilitativo stabilito e, in questo quadro, il presidio necessario, indicato anche con il codice attribuitogli dal Nomenclatore. A margine della prescrizione, sullo stesso modulo, la Ditta fornitrice prescelta dall'interessato deve indicare il preventivo di spesa per la fornitura del presidio prescritto.

  • rilascio dell'autorizzazione alla fornitura da parte dell'Asl;
  • ritiro del presidio presso il rivenditore prescelto;
  • collaudo, entro 10 giorni dalla consegna, presso l'ambulatorio del Medico Prescrittore o a domicilio, per i non deambulanti.

L'erogazione di una nuova protesi, ortesi o ausilio tecnologico può essere autorizzata nel caso di particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell'assistito sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore. La seconda ipotesi in cui viene ammesso il rinnovo è la rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso improprio del dispositivo, cui consegua l'impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione oppure la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dalla Asl anche "con l'ausilio di tecnici di fiducia". L'assistito è responsabile della buona tenuta della protesi, dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico.Ai disabili con gravi limitazioni alla deambulazione o a persone con amputazione di arto sono concessi presidi di riserva.

  • Assistenza specialistica

Le agevolazioni garantite ai disabili sono diverse a seconda della percentuale di invalidità certificata:

  • se è maggiore del 67% si ha diritto all'esenzione con pagamento della quota fissa per tutte le prestazioni specialistiche;
  • se l'invalidità è del 100% si ha diritto a non partecipare in alcun modo alla spesa per l'accesso all'assistenza specialistica.
Assistenza farmacologia

Dall'1 luglio 2001 i farmaci dispensati dal SSN sono solo in fascia A, con una novità: quando ci sono farmaci uguali per composizione, efficacia, qualità, dose e confezione, ma di prezzo diverso, il Servizio Sanitario passa solo i meno cari, contenenti il solo principio attivo ammesso dal Ministero della Salute.

Nel caso che siano prescritti quelli più costosi, il cittadino dovrà, consapevolmente, pagare di tasca propria la differenza.

La fascia di farmaci B è stata abolita. I farmaci ancora compresi in fascia C, perché di essi non è provata la sicura efficacia, rimangono a totale carico dell'assistito.

Solo i pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia, qualora il medico di famiglia attesti la comprovata utilità terapeutica per l'assistito (Legge 203/2000) sono esenti dal pagamento dei medicinali in fascia C.

Come fare ?

Per fruire dell'esenzione dalla spesa sanitaria occorre ottenere il certificato di esenzione TICKET, il quale viene rilasciato per soggetti affetti da patologie invalidanti (Vedi sezione Ticket).

Assistenza sanitaria all'estero

Assistenza sanitaria all'estero:

Il D.M. 3.11.89 riconosce ai cittadini italiani il diritto a ricevere prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione presso centri esteri di alta specializzazione e il parziale rimborso delle spese sostenute.

La legge 104/92, per le persone H e i loro accompagnatori, prevede che -laddove nei centri esteri non sia previsto il ricovero per gli interventi autorizzati- le spese di soggiorno in albergo siano rimborsabili, in quanto equiparabili a quelle per la degenza.

Come fare ?

  • Domanda alla Asl, con allegata proposta del medico specialista indicante il centro estero prescelto;
  • rilascio da parte della Asl della relativa autorizzazione, previo parere positivo espresso dal centro regionale di riferimento sulla sussistenza dei presupposti sanitari;
  • presentazione della documentazione sanitaria e delle spese sostenute;
  • rimborso da parte della Asl, previo parere del centro regionale di riferimento.
Congedi per cure

Gli invalidi civili e altri gravi disabili, per esigenze terapeutiche e riabilitative, possono fruire di congedi per cure termali, climatiche e diverse (FKT, ginnastica respiratoria ecc.).

Come fare ?

  • Domanda alla Asl , con allegati il certificato medico e il certificato d'invalidità;
  • presentazione dell'autorizzazione al datore di lavoro.

L' assistenza domiciliare integrata ( ADI) è un sistema di interventi e servizi sanitari offerti a domicilio, organizzato dalle Asl in collaborazione con i Comuni, che permette ai cittadini che ne hanno bisogno di essere assistiti a casa in base ad un piano assistenziale individuale attraverso la presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale del paziente. Si caratterizza per l' integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni a cui si rivolge. La continuità assistenziale offerta dal concorso progettuale degli organi professionali coinvolti (sanitari, operatori del sociale, fisioterapisti, farmacisti, psicologi, ecc.) garantisce la condivisione degli obiettivi e delle responsabilità, e stabilisce i mezzi e le risorse necessarie per il raggiungimento dei risultati di salute. L'assistenza domiciliare, componente del welfare regionale e locale, è comprensiva di diverse tipologie di assistenza che si articolano in vari livelli, diversificati in base alla loro maggiore o minore intensità assistenziale, al numero e alla competenza professionale specifica degli operatori coinvolti, al profilo della persona a cui si rivolgono, alla modalità di lavoro degli operatori, e infine al livello operativo territoriale e integrato coinvolto. L'erogazione di prestazioni in regime domiciliare si concretizza in base a valutazioni di carattere economico e altre specifiche dell'utente. L'assistenza domiciliare integrata, rientrando tra le prestazioni di carattere socio-sanitario, viene regolamentata nell'ambito della normativa sanitaria nazionale e regionale. Questo significa che per capire quali siano le prestazioni domiciliari che il servizio sanitario pubblico può erogare occorre fare riferimento ai c.d. Livelli Essenziali delle Prestazioni di Assistenza Sanitaria (c.d. LEA) fissati a livello statale e regionali.

Cosa fare?

Il primo passo da fare è quello di rivolgersi al proprio medico di base, che valuta la situazione e la segnala al Distretto Sanitario, il quale si attiva per fornire i servizi richiesti.

L'Assistenza Domiciliare Integrata può anche essere richiesta al Distretto Sanitario di residenza, dalla persona interessata, dai suoi familiari o dagli operatori dei Servizi Sociali del Comune. La richiesta è valutata da una commissione, composta da medici, operatori dei Servizi Sociali, infermieri ed altre eventuali figure professionali.

L' assistenza domiciliare ospedaliera (ADO): l'ospedalizzazione domiciliare è un tipo di assistenza a domicilio che consente di garantire al paziente tutte le prestazioni che normalmente vengono erogate in ospedale. A differenza di quanto avviene nell'assistenza domiciliare integrata, la responsabilità della cura del malato non ricade sul medico di medicina generale, ma sulla divisione ospedaliera che lo mantiene in carico.

Quando vi si ricorre

Le patologie rispetto alle quali risulta più opportuno ricorrere all'ospedalizzazione domiciliare sono le malattie cerebrali croniche, i tumori, le ischemie cardiache, le malattie dei vasi sanguigni periferici, le complicanze di stati prolungati di immobilità. Essa rappresenta inoltre una soluzione idonea anche per i malati cronici anziani e per i malati in fase terminale.

Altrimenti, si ricorre all'ospedalizzazione domiciliare in caso di degenza prolungata, per ridurne gli effetti negativi, anticipando le dimissioni dall'ospedale.

SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica)

La sclerosi laterale amiotrofica, o SLA, chiamata anche morbo di Lou Gehrig, o malattia di Charcot o malattia dei motoneuroni, è una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso, che colpisce selettivamente i motoneuroni, cioè le cellule nervose cerebrali e del midollo spinale che permettono i movimenti della muscolatura volontaria.

La SLA è una patologia rara, con un' incidenza di 2-3 casi ogni 100.000 individui all'anno, principalmente sporadica. Le forme familiari sono circa il 5% del totale e si presenta più frequentemente negli uomini che nelle donne.

Questa malattia ha una caratteristica che la rende particolarmente drammatica: pur bloccando progressivamente tutti i muscoli, non toglie la capacità di pensare e la volontà di rapportarsi agli altri. La mente resta vigile ma prigioniera in un corpo che diventa via via immobile.

Erogazione di assegni di cura mensili in favore di persone affette da SLA e da altre malattie del motoneurone.

La Regione Campania ha approvato la delibera di giunta sulla sperimentazione a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2011 (BURC 25 febbraio 2013) relativo all'assegnazione ai Comuni capofila degli Ambiti sociali territoriali, per l'erogazione di assegni di cura, che sulla base della gravità della disabilità e del bisogno socio-assistenziale saranno di:

  • 400 euro mensili per pazienti a bassa intensità assistenziale;
  • 800 euro mensili per i pazienti a media intensità assistenziale;
  • 1500 euro mensili per i pazienti ad alta intensità assistenziale.

Tali contributi economici serviranno a garantire un sostegno concreto alle famiglie delle persone affette da SLA e contribuire alla loro permanenza domiciliare.

L'erogazione dei suddetti assegni rientra nell'ambito del progetto che a livello Regionale è stato definito, con il contributo di AISLA Onlus (Nazionale e sezioni campane), finalizzato  al riconoscimento di un ruolo, quello insostituibile svolto dai familiari delle persone affette da SLA e patologie del motoneurone, che ogni giorno affrontano queste terribili malattie, con costi che ricadono in parte o interamente sulle loro spalle.

Istruzione

"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi..."

(art. 34 della Costituzione).

"E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap".

(art. 12 comma II, III, IV Legge 104/1992).

Integrazione

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del nostro sistema educativo. La scuola italiana, infatti, vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell'autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

La legislazione

La legislazione scolastica pre-repubblicana, pur cominciando ad occuparsi di alcuni alunni con difficoltà (ciechi e sordomuti), li relegava in situazioni di emarginazione (scuole speciali e classi differenziali), negando ad essi la possibilità di frequentare la scuola dei "normali".

Anche negli anni successivi alla promulgazione della carta costituzionale, e, quindi al pieno riconoscimento della parità di diritti a tutti i cittadini (art. 3) e del diritto all'istruzione per tutti (art. 34), agli alunni handicappati veniva riconosciuto il diritto all'istruzione, ma non nella scuola di "tutti".

Solo nel 1971, con il varo della legge 118, per la prima volta viene riconosciuto agli alunni disabili il diritto all'istruzione nella scuola comune e vengono disposti provvedimenti per garantirne la frequenza.

La legge 517 del 1977 sancisce inoltre che  "...la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati.......Devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno...".

A disciplinare operativamente queste norme provvedono, negli anni successivi, numerose circolari ministeriali, i programmi didattici del 1979 (per la scuola media) e del 1985 (per la scuola elementare), nonché i provvedimenti regionali in tema di facilitazioni. Tutta la materia trova la sua più organica definizione nella Legge Quadro sull'Handicap del 1992.

Come fare ?

Prima di procedere all'iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria Asl di residenza e richiedere:

  • L'attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (art. 2 DPR 24/2/94). Questo documento può anche essere compilato da un medico privato convenzionato.
  • La diagnosi funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione - diversamente dalla certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno. (art. 3 DPR 24/2/94).

Prima di effettuare l'iscrizione è utile prendere contatti con i Capi d'Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare P.O.F. - Piano dell'Offerta Formativa). All'atto dell'iscrizione i genitori debbono: presentare oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati e segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia).

Importante: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986).

" All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico".

(art. 12 -comma 5 e 6- Legge 104/92)

"Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore" . (art. 12 -comma 8- L.104/92)

Chi fa che cosa ?
Famiglia:

  • Richiesta di visita, certificazione e diagnosi funzionale alla Asl;
  • presentazione della certificazione e della diagnosi funzionale alla scuola;
  • elaborazione, verifica e aggiornamento del PDF (profilo dinamico funzionale) e del PEI (piano educativo individualizzato), in collaborazione con la scuola;
  • partecipazione al gruppo di lavoro e di studio istituito nella scuola.

Scuola:

  • Iscrizione dell'alunno in condizione di handicap e richiesta forme di sostegno;
  • assegnazione insegnanti di sostegno (Provveditorato);
  • costituzione classe con non più di 25 alunni (scuola dell'obbligo);
  • istituzione e funzionamento dei gruppi di lavoro e studio;
  • attivazione di forme di continuità educativa e didattica;
  • richiesta al Comune e utilizzazione di personale per l'assistenza specialistica e la comunicazione;
  • richiesta all'Ente locale di ausili per l'autonomia e di soluzioni per il superamento di eventuali barriere architettoniche;
  • partecipazione all'elaborazione, verifica e aggiornamento del PDF e del PEI;
  • aggiornamento dei docenti in tema di integrazione;fornitura di sussidi e attrezzature (Provveditorato);
  • accordi di programma (Provveditorato).

ASL:

  • Certificazione di alunno in situazione di handicap e prescrizione degli interventi necessari alla sua integrazione scolastica;
  • elaborazione della diagnosi funzionale;
  • verifiche periodiche;
  • partecipazione, elaborazione, verifica e aggiornamento del PDF e del PEI;
  • partecipazione al gruppo di lavoro istituito nella scuola;
  • partecipazione ad accordi di programma; verifica e revisione.

Ente locale:

  • Assegnazione personale per l'assistenza specialistica e la comunicazione;
  • fornitura di particolari ausili per l'autonomia;
  • interventi idonei per il superamento di barriere architettoniche;
  • trasporto scolastico assistito;
  • assistenza a portatori di handicap sensoriali (Provincia);
  • promozione, partecipazione, verifica e revisione di accordi di programma.

Gite scolastiche:

L'alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche in quanto (nonostante non esista nessuna norma specifica che imponga un obbligo alla scuola) la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio. La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992). Nel caso in cui la partecipazione alla gita sia negata si consiglia di inviare una lettera r/r di sollecito al dirigente scolastico e al C.S.A. (Ex Provveditorato agli studi).

Formazione professionale

"Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale..."

(art. 38 della Costituzione).

"Le regioni...realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico"

(art. 17 legge 104/1992).

Prima del riconoscimento del diritto alla formazione professionale sancito dalla Costituzione, corsi a questo scopo destinati erano previsti solo per particolari categorie di disabili (non vedenti e sordomuti).

Solo con la legge 118/1971 si prevede che tutti i mutilati ed invalidi civili, dopo il completamento dell'obbligo scolastico, siano ammessi a fruire delle iniziative formative professionali promosse dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Col DPR n.10 del 15 gennaio 1972 tutte le funzioni amministrative concernenti l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili vengono assegnate alle regioni.

Con la L.845/78, legge quadro in materia di formazione professionale, si introduce una normativa organica in materia, comprendente disposizioni relative ai disabili.
Le competenze legislative e amministrative in merito vengono definitivamente assegnate alle regioni precisando che spetta loro:

  • la promozione di interventi idonei di assistenza psico-pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali al fine di assicurare loro il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale (art.3,comma 1, lett.a);
  • la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale (art. 4, comma 1, lett. d);
  • le iniziative formative dirette alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia (art. 8, comma 1, lett. g).
Lavoro

"La Repubblica italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto"

 (art.4 della Costituzione).

"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione dei lavoratori..."

(art. 35 della Costituzione)

L'evoluzione della normativa italiana in materia di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro è caratterizzata dal progressivo ampliamento dei soggetti aventi diritto. Si passa infatti dalle prime forme di tutela a favore dei mutilati ed invalidi di guerra (1917), in considerazione delle benemerenze acquisite nella difesa della patria, a provvedimenti sempre più estesi, prima a mutilati ed invalidi per servizio (1953), successivamente (1958, 1962, 1965) a disabili per le più diverse cause (sordi, ciechi, invalidi civili).

L'introduzione di tali norme (per gran parte inapplicate), tuttavia, ha solo parzialmente garantito il diritto al lavoro dei disabili. Ciò a motivo soprattutto di un pregiudizio culturale che fa ritenere il concetto di handicap e quello di incapacità assimilabili, quasi fossero sinonimi. Questo diffuso e perdurante pregiudizio finora ha trovato conferma dalle innegabili difficoltà verificatesi in conseguenza di inserimenti lavorativi "selvaggi", incuranti cioè delle capacità residue e delle disposizioni delle persone disabili e perciò produttivi solo di dolorose difficoltà. Difficoltà notevolmente riducibili, se non superabili del tutto, assumendo l'ottica del collocamento mirato, cioè più adatto al caso specifico. Se infatti si adottassero gli accorgimenti e gli adattamenti più idonei; se si abbattessero le barriere architettoniche; se si fornissero i supporti necessari e si rispettassero i tempi di adattamento individuali, ben pochi disabili non sarebbero in grado di espletare una proficua attività lavorativa.

Per molti anni la legislazione italiana si è limitata a richiedere solo di valutare e quantificare con sterili formule matematiche le incapacità dei disabili ai fini del collocamento al lavoro, senza curarsi di conoscere quello che sanno fare. In questa maniera alimentando e rafforzando il pregiudizio di incapacità che pesa ancora oggi sulle persone con handicap, nonostante il recente varo di leggi più avanzate (L.68/99).

Il lavoro rimane un'occasione di importanza vitale per un persona disabile, che attraverso esso è messo in grado di valorizzare e migliorare le sue capacità. D'altro canto la sua presenza in un contesto di lavoro tende inevitabilmente a migliorarlo, umanizzandolo, per la necessità di ripensare l'ambiente, i tempi, la comunicazione interpersonale, ecc.

Le nuove norme per il diritto al lavoro dei disabili.

La legge 12 marzo 1999 n. 68 ha abrogato la vecchia normativa relativa al collocamento obbligatorio dei disabili, invalidi civili e del lavoro ( Legge 482/1968 ) e ha introdotto nuovi concetti, regole e procedure per attuare quanto disposto dalla Legge 104/1992 in materia di integrazione lavorativa.

La novità di maggiore rilievo sta certamente nell'introduzione del principio del collocamento mirato (art. 2): non più quindi un collocamento "burocratico" in rispetto di una graduatoria, ma una specifica e personalizzata valutazione delle capacità lavorative della persona disabile, integrata e coordinata con azioni di ricerca del posto adatto e di forme di sostegno anche finalizzate alla soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni personali che eventualmente si potrebbero creare nel luogo di lavoro.

La legge (art. 1) si applica:

  • alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
  • alle persone riconosciute dall'INAIL invalide del lavoro con grado superiore al 33 per cento;
  • alle persone non vedenti e sordi;
  • alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 (salvo alcune deroghe precisate all'art. 3) nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

La legge dispone anche la costituzione di uffici e comitati tecnici (istituiti presso le Province) che gestiscano l'insieme delle procedure e degli adempimenti (valutazioni per il collocamento mirato, formazione delle graduatorie, stipula di convenzioni) comprese le funzioni di vigilanza e controllo.

Ai datori di lavoro sono assicurate agevolazioni per le assunzioni (art. 13) in relazione agli impegni assunti e stabiliti nelle convenzioni.

La legge assegna inoltre uno specifico ruolo alle cooperative sociali, non solo come luogo per l'inserimento lavorativo, ma anche all'interno delle convenzioni con i datori di lavoro.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili), in attuazione della L. 68/99, fissa le direttive essenziali per l'attività delle Asl, dei Comitati Tecnici e per tutti gli altri attori istituzionali implicati nell'applicazione della Legge. Si stabilisce infatti che le Commissioni di accertamento della condizione di handicap (di cui alla legge 104/92), d'intesa col Comitato Tecnico, dispongano la redazione del profilo socio-lavorativo della persona disabile (art. 4), acquisendo le notizie utili per individuare la posizione del disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro. Tale documento insieme alla diagnosi funzionale compone la relazione conclusiva (art. 6) che "...formula suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile".

Requisiti per l'iscrizione al Centro Per l'Impiego per i disabili

Un disabile appartenente alle categorie previste dalla Legge può iscriversi al Centro Per l'Impiego per disabili solo se ha i seguenti requisiti:

* Invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%, gli invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, gli invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici , compresi i militari), gli invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all'ottava categoria, i non vedenti e i sordi;

* Categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), le vittime del dovere e del terrorismo e della criminalità organizzata previste dalla legge n. 407/98;

* Essere in età lavorativa (età compresa tra i 15 e 60 anni se donna o tra i 15 e 65 anni se maschi) ed essere in stato di inoccupazione/disoccupazione (salvo le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata che possono essere occupate al momento dell'iscrizione).

Come fare ?

Iscrizione al Centro Per l'Impiego.

Preliminarmente occorre recarsi presso il centro per l'impiego della propria zona di residenza per iscriversi, e compilare la scheda anagrafica in base alla quale viene attribuito un profilo professionale che bisogna aggiornare continuamente con le successive esperienze di lavoro, formazione etc.

Bisogna presentare:

  • Documento di riconoscimento;
  • Codice fiscale.

Iscrizione al Centro Per l'impiego per i disabili.

Presso il Centro per l'impiego, anche contemporaneamente all'iscrizione ordinaria, ci si può iscrivere al collocamento dei disabili presentando:

  • Codice fiscale;
  • Documento di riconoscimento;
  • Stato di disoccupazione;
  • Documento attestante il diritto all'iscrizione al centro per l'impiego.

Documenti che danno diritto all'iscrizione al centro per l'impiego.

Invalidi civili  (uno dei seguenti documenti):

  • verbale di invalidità civile rilasciato dalla Asl (percentuale minima: 46%);
  • sentenza del tribunale con allegata perizia medico-legale (percentuale minima 46%).

Invalidi del lavoro:

Certificato di invalidità rilasciato dall'INAIL (percentuale minima: 34%).

Invaliti del servizio (uno dei seguenti documenti):

  • modello 69/ter del Ministero del Tesoro;
  • dichiarazione dell'Ente presso il quale la persona era impiegata con riportati i dati relativi al decreto e alla registrazione alla Corte dei Conti.

Sono valide a vita le categorie dalla prima alla ottava di cui alla tabella A annessa al T.U. approvato con DPR 915/78. Se le stesse sono limitate ad un certo numero di anni, il documento dovrà evidenziare la durata al fine del decadimento dell'iscrizione.

Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra:

  • Modello 69/ter del Ministero del Tesoro.

Sono valide a vita le categorie dalla prima alla ottava alle condizioni già evidenziate.

Non vedenti (uno dei seguenti documenti):

  • verbale di invalidità civile rilasciato dalla ASL in cui si è dichiarati ciechi assoluti,
  • verbale di invalidità civile con indicazione del residuo visivo.

Sordomuti:

  • Verbale di sordomutismo rilasciato dalla Asl.

Nel caso in cui il sordomuto sia anche invalido civile (cioè in possesso di un doppio verbale) si potrà iscrivere ad una sola delle due categorie protette.

Agevolazioni per i lavoratori dipendenti.

Legge 104/92

La legge quadro, all'art. 33, prevede diverse agevolazioni per i lavoratori disabili e per i lavoratori che hanno figli o familiari con handicap:

  • prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dalla Legge 1204/1971 a favore di lavoratrici-madri (o, in alternativa, di lavoratori-padri) di bambini con gravi handicap;
  • permessi giornalieri retribuiti di due ore per genitori che hanno bambini con gravi handicap in età compresa tra 0 e 3 anni. Tali permessi possono essere chiesti in alternativa al prolungamento del periodo di astensione facoltativa;
  • permessi mensili retribuiti di tre giorni per genitori o familiari che assistono con continuità e in via esclusiva persone con gravi handicap parenti o affini entro il terzo grado, anche non conviventi (L. 53 dell'8 marzo 2000);
  • diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio da parte del genitore o familiare lavoratore che assiste con continuità una persona con gravi handicap parente o affine entro il terzo grado; diritto a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso.
  • per i lavoratori con gravi handicap, tre giorni di permessi mensili retribuiti o due ore di permesso giornaliero retribuito; diritto di scegliere, se possibile, la sede la lavoro più vicina al proprio domicilio; diritto a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso.

Come fare ?

Per fruire di queste agevolazioni l'interessato deve ottenere il riconoscimento della condizione di handicap inoltrando all' INPS la richiesta di riconoscimento L. 104/92:

  • Domanda predisposta ON-LINE
  • Relazione clinica del Medico curante indicante le disabilità dell'interessato;
  • Eventuali accertamenti sanitari a sostegno della relazione clinica.

In base all'art. 1, commi 2, 3 e 3 bis del D.L. n. 324/1993, convertito nella L. 423/1993,

" 2. Qualora la commissione medica di cui all'articola 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

"3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione.

"3 bis. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda".

Legge 23.12.2000 n. 388.

La legge 388/2000, all'art. 80, comma 2, prevede che ai genitori (anche adottivi) o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità spettano, alternativamente, congedi straordinari per la durata massima complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa entro sessanta giorni dalla loro richiesta.

Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue (pari a euro 36.151,98) per il congedo di durata annuale.

Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è proporzionalmente ridotto.

L'importo annuo suddetto è rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere dall'anno 2002.

Interventi per i privi della vista.

Il collocamento obbligatorio per i non vedenti è regolato anche da altre norme specifiche per le professioni di centralinista (L.113/85), massaggiatore e massofisioterapista (L.403/71), terapista della riabilitazione (L.29/94) e insegnante (L.12/55 e L. 601/62).

Agli impiegati non vedenti di aziende pubbliche e private viene inoltre riconosciuto (L.120/91) il beneficio di quattro mesi di contribuzione utili ai fini della pensione per ogni anno di lavoro effettivamente prestato. In virtù delle stesse norme, gli insegnanti e dirigenti scolastici privi di vista, vincitori di concorso, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede di servizio.

Come fare ?

  • Conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione.
  • iscrizione al rispettivo albo nazionale presso il Ministero del Lavoro.
  • assunzione nominativa.

Facilitazioni per i lavoratori con handicap.

L'art. 18 del DPR 23 agosto 1988 n. 395, a favore dei dipendenti pubblici con handicap per i quali una struttura pubblica o convenzionata abbia documentato la necessità di trattamenti terapeutico-riabilitativi, prevede:

  • aspettative per la durata dei ricoveri;
  • permessi giornalieri orari retribuiti per la durata del ricovero;
  • riduzione dell'orario di lavoro;
  • utilizzazione per mansioni diverse.

Aspettative per motivi di famiglia sono concesse al dipendente che sia parente (entro il secondo o, in mancanza, entro il terzo grado) a persona con handicap in trattamento riabilitativo.

I lavoratori con handicap di aziende private, oltre alle agevolazioni stabilite dalla L. 104/92, possono fruire delle particolari facilitazioni previste nei rispettivi contratti di lavoro.

Facilitazioni comuni a tutti i lavoratori dipendenti

Riscatti.

I lavoratori dipendenti possono riscattare, nella misura massima di cinque anni, periodi di congedo per motivi familiari occupati nell'assistenza e cura di disabili con invalidità non inferiore all'80 %.

Assegni.

I lavoratori dipendenti, se hanno a carico minori o persone disabili impossibilitate al lavoro , hanno diritto per gli stessi agli assegni familiari per importi del reddito familiare soggetto all'IRPEF superiori a quelli previsti dalla vigente normativa

Riferimenti Legislativi.

Associazioni

La presenza delle associazioni dei disabili e dei loro familiari storicamente ha svolto un ruolo essenziale per la conquista dei diritti descritti in questa guida.

La diversa natura delle patologie che possono determinare una condizione di handicap ha prodotto il proliferare di un notevole numero di associazioni che si occupano di specifiche menomazioni. Conseguentemente si registra, da un lato, una eccessiva polverizzazione dell'associazionismo, spesso chiuso in un'ottica corporativa ed improduttiva; dall'altro, la perdita di incisività dell' azione collettiva per l'ottenimento di giusti diritti.

Proprio per superare questi limiti, sono sorte associazioni nazionali e federazioni di associazioni con la funzione di coordinamento e rappresentanza nei confronti dei livelli istituzionali nazionali e regionali.

Qui di seguito si riporta un piccolo elenco solo esemplificativo e assolutamente non esaustivo-di organizzazioni associative nazionali impegnate nel campo della disabilità:

Altre associazioni:

Mass media

Le riviste

In Italia si pubblicano diverse riviste che si occupano di handicap, sia fornendo utili indicazioni per la soluzione di ricorrenti problemi pratici; sia fornendo indispensabili informazioni sui diritti delle persone disabili e sulle modalità per esigerli.

A solo titolo esemplificativo, si segnalano alcune riviste specializzate di carattere divulgativo e di taglio più tecnico:

Riviste divulgative:

  • DM Periodico della UILDM (Unione italiana lotta distrofia muscolare) rivista nazionale dell'Associazione pubblicata a Padova ;
  • Finestra aperta pubblicazione della UILDM di Roma ;
  • Il Jolly rivista della UILDM di Bergamo ;
  • Agenda, trimestrale della UILDM, via Lissoni 14 Monza (MI);
  • Il corriere dei ciechi, mensile a cura dell'Unione italiana ciechi, via Borgognona 38, Roma;
  • DM Distrofia Muscolare, mensile della UILDM, via Vergerio 17, Padova;
  • HP Accaparlante, trimestrale del CDH (centro documentazione handicap), via Legnano 2, Bologna;
  • La rosa blu, rivista dell'ANFFAS, via Granturco 1, Roma;
  • Sindrome di Down Notizie, rivista dell'associazione pazienti Down, v.le delle Milizie 106 , Roma;
  • Ruota libera, trimestrale dell'Associazione italiana paraplegici, via Tarvisio 22, Milano.

Riviste tecniche:

  • Autismo e disturbi dello sviluppo Giornale italiano di ricerca clinica e psicoeducativa, edizione Rickson;
  • Interventi cognitivo-comportamentali e assistive technology, edizione Erickson;
  • HP-Accaparlante , edizione Erickson;
  • L'integrazione scolastica e sociale rivista pedagogico-giuridica,edizione Erickson;
  • Psicomotricità, terapia, prevenzione, formazione, edizione Erickson.

Siti web in lingua italiana.

Sul web è possibile trovare indicazioni sui principali siti dedicati al tema della disabilità.

In particolare si segnalano:

Servizi Informahandicap.

In Italia esiste una vasta rete informativa riguardante il tema dell'handicap (centri di documentazione, servizi di informazione telefonica, sportelli informahandicap e, come già segnalato, siti a specializzazione informativa).

Le variegate iniziative esistenti sono sostanzialmente riconducibili a due diverse realtà di interesse:

  • Minori disabili, con esigenze informative legate essenzialmente alla pratica riabilitativa e alla scuola;
  • Adulti disabili, con esigenze informative legate alla ricerca di opportunità e servizi del più vasto mercato sociale, sia pubblico che privato.

I servizi informahandicap sono diffusi solo in alcune regioni italiane, e, precisamente, in:

  • Piemonte (Torino, Orbazzano, Grugliasco, Ciriè, Ceva, Settimo Torinese, Asti, Savigliano, Verbania, Casale Monferrato);
  • Lombardia (Milano, Gallarate, Brescia, Orzinuovi)
  • Veneto (Padova, Mestre, Rovigo, Treviso, Verona, Mirano, Villa del Conte, Chioggia, Bassano del Grappa);
  • Trentino Alto Adige (Bolzano);
  • Liguria (Rapallo, Santa Margherita Ligure);
  • Emilia Romagna (Bologna, Modena, Carpi, Cesena, Rimini);
  • Toscana (Siena, Piccioli);
  • Marche (Ascoli Piceno);
  • Lazio (Roma);
  • Molise (Campobasso);
  • Campania (Caserta);
  • Basilicata (Matera);
  • Puglia (Cerignola);
  • Calabria (Diamante);
  • Sicilia (Palermo).
Sport e tempo libero

Per la effettiva e piena integrazione sociale delle persone disabili, oltre il diritto allo studio e quello al lavoro, occorre garantire quello di poter frequentare spazi relazionali, strutture sportive, ricreative e culturali e luoghi di vacanza.

La legge-quadro 104 del 1992 all'art. 23, detta disposizioni per rimuovere gli ostacoli che limitano le attività sportive, ricreative e turistiche ai disabili. Tra l'altro si dispone che il Ministero della Sanità definisca i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva delle persone H (v. Decreto M.S. del 4.3.93) e che i Comuni, le Regioni e il CONI assicurino l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi annessi.

L'art. 23, infine, stabilisce che chiunque, in veste di esercente di pubblici servizi, discrimini persone con handicap "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi".

Lo sport per i disabili è una pratica relativamente recente. Il primo a capire l'importanza dell'attività sportiva per persone con disabilità motorie è stato Ludwig Guttman. Nel 1944, all'interno del centro di riabilitazione motoria di Stoke Mandeville, cominciò ad organizzare allenamenti specifici per sollecitare la collaborazione attiva dei disabili.

Ad oggi l'attività sportiva per disabili è molto diffusa. Sono molte le federazioni e le associazioni che organizzano gare e corsi per favorire l'integrazione umana e sportiva degli atleti con disabilità.

Elenco sport e riferimenti in Campania:

 

https://www.peepul.it/ info@peepul.it oppure 3356973981

Link utili:

Il C.H.I.R.S. Avellino Onlus è il Club HandicappatiIrpino Ricreativo Sportivo.

Hockey:

  •  (Federazione Italiana Wheelchair Hockey);

Golf:

  • (Federazione Italiana Golf Disabili);

Parapendio:

Pesca:

Rugby:

  • (Federazione Italiana Rugby Ruote);

Scherma:

Tennis.

  • (Federazione Italiana Tennis);

Tiro con l'arco:

Sessualità e disabilità:

Per informazioni, suggerimenti e consigli rivolgersi all'Unità Operativa Materno Infantile del Distretto di appartenenza.

Turismo

Per promuovere la qualità della vita delle persone che, per motivi legati a disabilità e svantaggi vari, incontrano difficoltà nel fruire delle molteplici opportunità turistiche, culturali, ricreative, sono nate una serie di iniziative e progetti volti a favorire l'accesso alle strutture e alle informazioni utili per poter viaggiare "senza barriere".

Parliamo di un turismo facile - a misura di persone con bisogni particolari, che spesso rinunciano a viaggiare per mancanza di informazioni sicure, di riferimenti qualificati e di servizi personalizzati. Esiste un concetto di accessibilità che va oltre l'assenza di barriere architettoniche, e che offre una proposta turistica che rispetta i diversi bisogni, innalzando la qualità dell'accoglienza: dai trasporti, ai musei, alla ricettività, alla ristorazione, ai percorsi, allo sport, ai servizi di utilità.

Link utili:

Esenzione ticket

E' l'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). Le modalità di esenzione sono diverse, per specifiche condizioni e per categorie di cittadini.

1) Codice esenzione C 01:

  • Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento;

2) Codice esenzione  C 02:

  • Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento;

3) Codice esenzione  C 03:

  • Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa maggiore di due terzi, invalidità dal 67% al 99%;

4) Codice esenzione C 04:

  • Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza;

5) Codice esenzione  C 05:

  • Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, riconosciuto dall'apposita commissione;

6) Codice esenzione C 06;

  • Sordomuti dalla nascita o da prima dell'apprendimento della lingua parlata;

7) Codice esenzione C 07:

  • Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile.

Si specifica che per le Esenzioni da C01 a C06 l'importo da pagare per la quota aggiuntiva prevista dalla Regione Campania (DGRC n.53 e n.67) è di € 5,00. Nei casi in cui alle esenzioni dalla C01 alla C06 è associata l'esenzione E10 l'importo da pagare è € 0,00.

Le novità in vigore dal 1° luglio 2013 riguardanti le esenzioni ticket in Campania:

1) Codice esenzione  E10:

  • cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 13.000.

Tali soggetti sono esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica.

Per la specialistica, se in possesso di altra esenzione sono esenti dal ticket, altrimenti risparmiano solo la quota aggiuntiva di € 10 sulla ricetta (DGRC n. 53 e n. 67).

2) Codice esenzione E18:

  • cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98.

3) Codice esenzione E00:

  • assistito affetto da patologia cronica o rara di età superiore a 65 anni o inferiore ai 6 anni, che ha comunque prodotto nell'anno 2012 un reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 . Tali cittadini sono esenti esclusivamente dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e solo per i farmaci correlati strettamente alle proprie patologie.

4) Codice esenzione E01:

  • cittadini di età sup. a 65 anni o minori di 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 €.

5) Codice esenzione E02:

  • disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a euro 8.263,31 incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,36 euro per ogni figlio a carico.


6) Codice esenzione E03:

  • Titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico.

7)Codice esenzione E04:

  • Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,36 euro per ogni figlio a carico.

8) Codice esenzione E07:

  • extracomunitari iscritti al Servizio Sanitario Nazionale con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario, è valido per tutto il periodo di sussistenza del permesso di soggiorno ottenuto.


I cittadini in possesso dei requisiti su descritti, non devono presentare alcuna documentazione, ma dovranno verificare la posizione dal proprio medico di Medicina Generale. In caso di non inclusione nell'elenco, i cittadini si presenteranno al Distretto di residenza e inoltreranno l'autocertificazione per ottenere il beneficio.

Il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, per fasce di età e/o per reddito (il reddito va inteso lordo ed è riferito all'anno fiscale precedente) deve essere autocertificato dal cittadino (o in caso di impossibilità da un suo familiare) sul retro della ricetta e al momento della fruizione delle prestazioni.

Non deve essere richiesta in nessun caso ai cittadini la presentazione dell' ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Si precisa che, in ottemperanza all'art.1, co 2755, L. N° 266 del 23/12/05, i limiti reddituali per godere delle esenzioni dal pagamento del ticket sono riferiti alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito (riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni), assumendo come tale quello individuato con il D.M. 22/01/93 del Min. della Sanità, pubblicato sulla G. U. N° 21 del 27/01/93.

Alleghiamo ai sensi del Decreto 23 novembre 2012 un elenco delle esenzioni delle prestazioni sanitarie con rispettiva durata.

Inoltre si allega elenco tipi esenzioni con relative informazioni, differenti da quelle sopra specificate.

L'assistenza distrettuale

L'assistenza distrettuale di interesse per i disabili

Il Distretto è l'articolazione funzionale territoriale dell'ASL, tenuta ad assicurare le prestazioni sanitarie e sociosanitarie di 1° livello di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, sia con erogazione diretta, sia con l'invio ad altri presidi e strutture dei cittadini.

Esso quindi è il luogo in cui si esprime la domanda del cittadino e la sede in cui si predispongono le risorse destinate a soddisfarla.

A questo scopo, nel Distretto sono presenti diverse competenze e risorse, organizzate in Unità Operative, destinate ad attivarsi per le differenti necessità assistenziali dei cittadini, con le funzioni di seguito descritte, alcune delle quali sono di evidente interesse per le persone disabili

Unità Operativa Complessa Medicina Legale Pubblica Valutativa.

Attività Collegiale:

  • accertamenti medico-legali per accertamenti per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo;
  • accertamenti medico-legali per la valutazione dell'handicap (L. 104/92);
  • accertamenti medico-legali per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili;
  • accertamenti per inidoneità fisica alla mansione, dispensa dal servizio per motivi di salute;
  • accertamenti per riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per dipendenti di Enti Pubblici non economici.

Attività certificativa:

  • visite per rilascio permesso/sosta a veicolo ad uso di soggetti con ridotta capacità di deambulazione;  
  • accertamenti per ricorso al giudizio di non idoneità al porto d'arma;  
  • accertamenti per inidoneità psico fisica alla guida dei veicoli.

Attività di consulenza:

  • su richiesta dei datori di lavoro per applicazioni di particolari norme contrattuali (es. sussistenza di gravi patologie che richiedono terapie salvavita o terapie invalidanti);
  • su richiesta dell'Ente erogatore ai fini della concessione dell'esonero del bollo auto e/o tasse automobilistiche a soggetti disabili.

Prestazioni distrettuali.

  • certificazioni per idoneità psico-fisica alla guida di veicoli e natanti;
  • certificazioni per idoneità psico-fisica all'uso e alla detenzione delle armi (Certificati di idoneità all'esercizio venatorio e porto d'armi, alla custodia di armi in casa);
  • certificazioni per idoneità psico-fisica;
  • certificazioni per esenzione dall'uso delle cinture di sicurezza;
  • certificazioni per idoneità psico-fisica all'adozione;
  • certificazioni per idoneità psico-fisica generica al lavoro;
  • certificazioni per accesso ai seggi speciali (elettori fisicamente impediti);
  • certificazioni di idoneità psico-fisica per la cessione del quinto dello stipendio o per concessione prestiti o fidi;
  • certificazioni finalizzate al rilascio del contrassegno H (circolazione e sosta per persone disabili);
  • visite fiscali ex art. 5 L. 300/70;
  • certificazioni medico-legali richieste dai singoli cittadini o da Enti.

Unità Operativa Complessa Riabilitazione:

  • attività ambulatoriale e domiciliare riabilitativa e di fisioterapia in collegamento con l'U.O. di Assistenza sanitaria e di Assistenza Anziani;
  • assistenza protesica e fornitura di ausili per l'autonomia;
  • formulazione dei piani di intervento;
  • filtro e valutazione dei trattamenti in regime di ricovero e controlli degli standards dei Centri convenzionati.

Area A Pomigliano D'Arco Via Nilde Jotti ex 219 - Pomigliano D'Arco 80038
Recapito telefonico: 0818233720 - 0818223727

P.O. Pollena e distretti 48-49-50-51-52

Area B Castellammare di Stabia Corso Alcide De Gasperi, 167 - Castellammare di Stabia 80053

Recapito telefonico: 0818729030

OO.RR. Area Vesuviana e distretti 34-53-54-55-56-57-58-59

U.V.I Unità di Valutazione Integrata.

AI SENSI DELLA L.R. 22 APRILE 2003 N° 8 e della delibera n°342 del 31 marzo 2010 è stata istituita il percorso sociosanitario distrettuale mediante la costituzione delle U.V.I ( Unità di Valutazione Integrata: valutazione multidimensionale)

La valutazione multidimensionale, ovvero l'analisi dettagliata dei problemi e dei bisogni che presenta il caso, è l'atto prioritario ed ineludibile ai fini della definizione del progetto socio sanitario personalizzato e della presa in carico integrata del cittadino. Essa va effettuata da un team multi professionale, l'Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.), con competenze multidisciplinari, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sia sanitari che sociali di natura complessa.

Va istituita almeno una U.V.I. per ogni distretto sanitario dell' ASL, con sede presso uno degli enti competenti, secondo quanto definito nei Piani di Zona e nei PAT, ed il suo funzionamento è definito da apposito regolamento predisposto in conformità alle direttive regionali.

Deve essere composta da tre figure di riferimento: medico della ASL, assistente sociale individuato dai Comuni dell'ambito territoriale, entrambi delegati alla autorizzazione ed alla spesa, e MMG / PLS dell'assistito. Può essere integrata con le modalità previste nel regolamento, da altre figure specialistiche legate alla valutazione del singolo caso.

L'U.V.I realizza:

  • La valutazione multidimensionale del grado di autosufficienza e dei bisogni assistenziali del paziente e del suo nucleo familiare;
  • Il progetto socio-sanitario personalizzato, che deve essere condiviso e sottoscritto dall'assistito nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela.

Inoltre:

  • Verifica e aggiorna l'andamento del progetto personalizzato.
I servizi dei Comuni del territorio dell'ASL NA 3 sud

Di seguito vengono illustrate le iniziative (uffici e presidi dedicati, servizi, agevolazioni, contributi ecc.) attivate a favore dei cittadini disabili da ognuno dei 57 Comuni inclusi nel territorio di competenza dell'ASL Napoli 3 sud.

Le informazioni relative sono state attinte e raccolte in singole schede, compilate dai funzionari comunali designati dalle rispettive Amministrazioni, preventivamente contattate e rese partecipi dello scopo da realizzare ( Guida per persone disabili).