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Amministrazione Trasparente

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Accesso civico

Accesso civico
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 190/2012, con disposizione prot. n. 125229 del 23/6/2023, l’Azienda Sanitaria Napoli 3 Sud ha individuato come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) la Dr.ssa Carmela Cannella. 

Curriculum vitae 

Dichiarazione assenza cause di inconferibilità e incompatibilità 

Pec: prevenzionecorruzione@pec.aslnapoli3sud.it

Recapito telefonico: 081 8729098

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

Quali sono le finalità

L’accesso civico è strumentale a garantire il rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione. In altri termini costituisce un rimedio alla mancata osservanza del dovere di trasparenza.

Chi può presentare l’istanza

L’istanza può essere presentata da chiunque, non richiede la prova di una legittimazione soggettiva o di un interesse specifico del richiedente. Come tale non necessita di motivazione.

Cosa si può chiedere

L’istanza è circoscritta a documenti, informazioni o dati soggetti, per Legge, a pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASL per i quali la pubblicazione sia stata omessa.

Quanto costa

L’accesso civico è gratuito.

Come si presenta l’istanza

L'istanza può essere trasmessa per mail ed è presentata:

- consegna diretta tramite protocollo generale 

- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.aslnapoli3sud.it

- tramite servizio postale all’indirizzo: Via Marconi 66 - 80059 - Torre del Greco (NA)

- tramite mail : relazionipubbliche@aslnapoli3sud.it 

 

Entro quanto tempo e come l’istanza deve essere riscontrata

Sia in caso di accoglimento che di rifiuto, il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, l’Azienda procede alla pubblicazione sul sito del documento richiesto ed alla comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione con indicazione del relativo collegamento ipertestuale. 

Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo (Direttore Amministrativo email: diramm@aslnapoli3sud.it ) che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, secondo quanto previsti dall’art. 5 del D. Lgs. 33/13, provvederà entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza.

A fronte dell’inerzia dell'Ufficio che deve provvedere alla pubblicazione del dato o del Titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) ovvero al Difensore civico competente entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell’Azienda o dalla formazione del silenzio.

Normativa

Art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L’accesso generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo l’attuale Ordinamento.

Quali sono le finalità

E’ stato introdotto dal D.Lgs. 97/2016 attuativo della L. Delega 124/2015 (cd Riforma Madia) con lo scopo di adeguare l’Ordinamento italiano agli standard internazionali in materia di trasparenza. L’istituto è mutuato dal cd. FOIA – Freedom of information Act dei sistemi anglosassoni, dove il diritto all’informazione è generalizzato e la regola è la trasparenza mentre la riservatezza ed il segreto sono le eccezioni. Le finalità dichiarate della nuova forma di accesso sono quelle di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L’accesso generalizzato si aggiunge così, senza sostituirsi, alle forme di accesso già previste dall’ordinamento italiano -l’accesso cd civico e l’accesso cd documentale – che continuano ad operare sulla base di presupposti e norme diversi.

Chi può presentare l’istanza

L’istanza può essere presentata da chiunque, non richiede la prova di una legittimazione soggettiva o di un interesse specifico del richiedente. Come tale non necessita di motivazione.

Cosa si può chiedere

L’istanza è volta a chiedere dati e documenti detenuti dall’Azienda ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale.

Quanto costa

L’accesso generalizzato è gratuito, salvo il rimborso dei soli costi sostenuti dall’Asl per la riproduzione dei documenti richiesti su supporti materiali (carta o cd). 

Per le copie conformi all’originale è necessaria, la marca da bollo, salvi i casi di esenzione (D.P.R. 642/1972 e D.L. 43/2013 convertito il L. 71/2013). Se il documento è composto da più pagine (facciate), la marca da bollo deve essere apposta ogni 4 pagine. 

Per le copie conformi all’originale è necessaria, la marca da bollo, salvi i casi di esenzione (D.P.R. 642/1972 e D.L. 43/2013 convertito il L. 71/2013). Se il documento è composto da più pagine (facciate), la marca da bollo deve essere apposta ogni 4 pagine. Su richiesta dell’istante, le copie saranno spedite per posta, previo versamento dei costi di riproduzione, delle spese di spedizione tramite PAGO PA. 

Come si presenta l’istanza

L’istanza deve identificare i documenti, i dati, o le informazioni richieste; richieste generiche saranno considerate inammissibili dall’ufficio che chiederà all’interessato di precisarne l’oggetto. Richieste che riguardino un numero cospicuo di documenti ed informazioni saranno ritenute ammissibili, a meno che risultino manifestamente irragionevoli, cioè tali da comportare un carico di lavoro in grado interferire con il buon funzionamento dell’Amministrazione. La richiesta di informazioni è soddisfatta mediante esibizione dei documenti che quelle informazioni contengono con esclusione delle parti non pertinenti. L’istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, fatta eccezione per ii casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente ovvero trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata di cui all’art. 65, c. 1, lett. cbis del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Sono previste le seguenti modalità di presentazione:

- consegna diretta tramite protocollo generale 

- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.aslnapoli3sud.it

- tramite servizio postale all’indirizzo: Via Marconi 66 - 80059 - Torre del Greco (NA)

- tramite mail : relazionipubbliche@aslnapoli3sud.it 

 

Qual è l’ufficio responsabile a decidere sull’istanza

La decisione spetta al Dirigente Responsabile della Struttura competente a formarli e/o che detiene stabilmente i documenti, i dati, le informazioni oggetto della richiesta. Il Responsabile della Trasparenza si occupa, oltre che di ricevere le richieste di accesso civico “semplice”, anche di rispondere alle richieste di riesame delle domande di accesso civico generalizzato, in caso di diniego totale o parziale da parte della pubblica amministrazione.

Quali limiti incontra il diritto di accesso civico generalizzato

Il diritto recede di fronte ad interessi pubblici e privati tassativamente previsti e considerati prioritari e fondamentali dalla Legge. Il diritto può recedere di fronte ad interessi pubblici e privati considerati dalla Legge, non prioritari e fondamentali, ma di particolare rilievo. In tali casi il Dirigente Responsabile della Struttura competente è tenuto ad una valutazione, caso per caso, di quale sia, in concreto, l’interesse prevalente tra quello pubblico all’informazione generalizzata e quello/i considerato/i altrettanto meritevole/i di tutela dall’ordinamento, coinvolto nel procedimento di accesso. Detta valutazione può concludersi con l’accoglimento ovvero con il diniego dell’accesso ovvero ancora, qualora sia sufficiente alla prevista tutela dei confliggenti interessi, con il differimento nel tempo o con l’accoglimento secondo particolari limiti/condizioni/modalità.

Chi è il contro interessato

E’ il soggetto titolare di un interesse privato di particolare rilievo che potrebbe, con un elevato grado di probabilità, subire un pregiudizio concreto dall’accoglimento della richiesta di accesso. Quando l’U.O. competente individua privati contro interessati alla richiesta di accesso ne dà loro comunicazione informandoli della facoltà di partecipare al procedimento presentando una motivata opposizione all’accesso.

Entro quanto tempo e come l’istanza deve essere riscontrata

Sia in caso di accoglimento che di rifiuto, il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con comunicazione dell’esito al richiedente e ad eventuali contro interessati. Il termine è sospeso fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al contro interessato.
In caso di accoglimento, l’Azienda trasmette tempestivamente al richiedente i documenti, i dati, le informazioni richieste. Nel caso di accoglimento nonostante la motivata opposizione del contro interessato, l’Azienda trasmette al richiedente i documenti, i dati, le informazioni richieste non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell’esito da parte del contro interessato.

Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso, di differimento o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione della domanda di riesame. L’istanza di riesame può essere presentata secondo le modalità già indicate sopra per l’istanza principale utilizzando il modulo appositamente predisposto “RICHIESTA DI RIESAME”.

Come può tutelarsi il contro interessato

In caso di accoglimento della richiesta nonostante la motivata opposizione del contro interessato, quest’ultimo ha a disposizione le medesime forme di tutela previste per il richiedente l’accesso: può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza e al TAR (Tribunale Amministrativo).

L’istanza di riesame può essere presentata secondo le modalità già indicate sopra per l’istanza principale.

Normativa

Artt. 5 e 5bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
Deliberazione Anac n. 1309/28.12.2016

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Ultimo aggiornamento 25-07-2024